L'A. esamina poi le ultime leggi sul lavoro precario presso la Pubblica Amministrazione italiana, per la quale l'Italia ha abolito il risarcimento, che avrebbe potuto avere un costo annuale molto elevato, lasciando solo la possibilità del riconoscimento di contratti di lavoro a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, rafforzata dalla istituzionalizzazione dello stesso canale di accesso per i lavoratori sia a tempo determinato che a tempo indeterminato. Nessuna riforma è avvenuta contro il lavoro precariato presso le scuole pubbliche, ove il più importante intervento legislativo è costituito da un nuovo meccanismo di abilitazione, probabilmente privo di un sufficiente supporto legale. Infine, alcuni suggerimenti sono indicati per una riscrittura totale delle disposizioni in materia, al fine di semplificare il sistema, fornendo la necessaria flessibilità nel lavoro pubblico e privato, senza eludere la legge.
La riforma del 2014, che ha abolito la contumacia, è stata salutata con favore nella parte in cui ha introdotto la sospensione del processo nei confronti dell'irreperibile, mentre ha suscitato perplessità - specie con riferimento ai "dicta" della Corte europea dei diritti umani - laddove ha previsto la possibilità di procedere in assenza, qualora ricorrano i noti "fatti sintomatici" della conoscenza del procedimento in capo all'imputato. Soltanto con l'ausilio dei princìpi cardine della teoria generale delle prove è possibile pervenire ad una interpretazione convenzionalmente conforme delle presunzioni legali coniate dal legislatore.
Viene abolito il regime di tassazione per trasparenza delle società collegate "black list" e viene altresì chiarito che il reddito prodotto dalla partecipata estera e tassato per trasparenza in Italia va determinato secondo le regole fiscali applicabili alle imprese residenti. Infine viene consentita la fruizione del credito di imposta estero in caso di disapplicazione della CFC sulla base della prima esimente e di successiva distribuzione di dividendi in Italia.
La riforma del procedimento "in absentia", che ha abolito l'istituto della contumacia, ha comportato significativi interventi correttivi anche al regime dei giudizi di impugnazione per assicurarne (pure con talune, evidenti, imperfezioni e disarmonie) la coerenza sistematica con la nuova disciplina. In estrema sintesi: quanto all'appello, vengono meno le regole del rito contumaciale (dalla notificazione dell'estratto della sentenza alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale o alla restituzione nel termine per impugnare), mentre si estende il potere del giudice di appello di rilevare le nullità verificatesi nel precedente grado di giudizio, celebrato in assenza dell'imputato, e di disporre la retrocessione del processo; con riguardo alla cassazione, si allargano le ipotesi di annullamento della sentenza di condanna e di rinvio degli atti al giudice di primo grado, in conseguenza della rilevata nullità per violazione delle regole del procedimento in assenza. A loro volta, le norme transitorie, dettate dalla L. n. 118 per colmare l'originaria lacuna di una disciplina intertemporale, escludono l'applicabilità della disciplina dell'assenza nei giudizi di impugnazione in corso alla data di entrata in vigore della L. n. 67, nei quali l'imputato sia stato già dichiarato contumace e non sia stato emesso il decreto d'irreperibilità in primo grado.