Vocabolario dinamico dell'Italiano Moderno

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Risultati per: abolito

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Costi di costituzione e caratteristiche delle società a responsabilità limitata a capitale minimo e Srl semplificate in alcuni Paesi UE (Austria, Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito) - abstract in versione elettronica

145913
Cappiello, Antonio 1 occorrenze
  • 2014
  • DoGi - Dottrina Giuridica
  • diritto
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La Germania, soprattutto per contrastare la possibile opzione per la "Ltd" [Limited] del Regno Unito, ha introdotto (2008) la UG o mini-GmbH che richiede un capitale minimo di 1 euro, mentre la Francia aveva già abolito, a partire da agosto 2003, il capitale minimo richiesto per la costituzione della SARL [Société a Responsabilité Limitée - Società a Responsabilità Limitata]. Nel 2010 il Belgio ha introdotto la SPRL/BVBA-"Starter", una sorta di Srl semplificata che, pur non richiedendo un capitale minimo iniziale, entro un periodo massimo di 5 anni, va trasformata in SPRL/BVBA ordinaria. I Paesi Bassi hanno abolito il capitale minimo per la BV [Besloten Vennootschap - società privata] ad ottobre 2012. In Austria, a partire da luglio 2013, il capitale minimo previsto per la costituzione di una GmbH è passato da 35.000 a 10.000 euro e il capitale minimo da versare alla costituzione è diminuito da 17.500 a 5.000 euro. L'Italia, in linea con il "trend" europeo, ha introdotto la Srls [Srl semplificata] (2012) che prevede un capitale iniziale minimo di 1 euro e la gratuità della prestazione notarile per la costituzione. Tuttavia le Srls italiane sembrano avere molte difficoltà per la rigidità della forma amministrativa e per il difficile accesso al credito. In seguito, con la Legge n. 99 del 9 agosto 2013, di conversione del decreto legge n. 76 del 28 giugno 2013, è stato abolito il requisito del capitale minimo per la Srl ordinaria, sia pure con alcune limitazioni finalizzate a salvaguardare l'effettività di capitale e l'equilibrio finanziario della società. Nelle Tabelle A, B e C vengono presentate in maniera sinottica e comparata le caratteristiche delle Srl e Srls. In particolare nella tab. C vengono evidenziate alcune caratteristiche delle Srl semplificate di Belgio e Germania (SPRL-S e UG). Dall'analisi comparata si evince che l'Italia è chiaramente ispirata alla UG tedesca per la previsione dell'accantonamento annuale di una quota degli utili relativi alla "Srl ordinaria con capitale minimo inferiore a 10.000 euro". Per quanto riguarda i costi (in particolare quelli notarili) l'Italia sembra essere molto competitiva sia per la Srl ordinaria che per la Srl semplificata (v. "Log-Layer"). Tuttavia, dopo l'abolizione del capitale minimo per le Srl ordinarie, le Srls sembrerebbero una sottocategoria superflua della categoria S.r.l. Se lo scopo è unicamente quello di individuare una sottocategoria con costi costitutivi e modalità di costituzione molto semplificate, occorre considerare che le difficoltà di gestione e di crescita delle Srls renderebbero inefficaci il temporaneo contributo professionale notarile gratuito e la semplicità di costituzione. Sembrerebbe invece opportuno puntare sulla Srl ordinaria, per la costituzione della quale è ora sufficiente anche solo 1 euro di capitale sociale e valorizzare il ruolo del notaio che, attraverso una consulenza attiva e imparziale, consentirebbe all'imprenditore di adattare il modello di gestione amministrativa alle proprie esigenze e di arrivare, attraverso il piano di accantonamento, a quella stabilità di lungo termine che garantirebbe il rilancio delle micro-imprese e, dunque, del sistema economico.

Il "figlio a tutti i costi" e la "procreazione medicalmente assistita". Così la Corte Costituzionale dimentica il primato degli interessi e dei diritti dei minori - abstract in versione elettronica

147023
Casini, Maria 1 occorrenze
  • 2014
  • DoGi - Dottrina Giuridica
  • diritto
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Il contributo esamina criticamente l'ordinanza della Corte Costituzionale 2014 che ha abolito il divieto di fecondazione eterologa previsto nella legge 40 del 2004. Le osservazioni critiche mosse nei confronti dell'ordinanza riguardano: il mancato rispetto del margine di apprezzamento degli Stati (rispetto che sarebbe stato doveroso alla luce della sentenza della Grande camera della Corte Europea dei diritti dell'uomo riguardante il caso S.H. vs. Austria del 3 novembre 2011); la considerazione del figlio come oggetto di diritti altrui, invece che come soggetto di diritti propri; l'aver disatteso il principio del "superiore interesse del minore" presente nella Convenzione internazionale dei diritti del fanciullo e ignorata la preferenza per l'unitarietà, delle figure genitoriali contenuta nell'art. 30 Cost.; l'improprio riferimento all'istituto dell'adozione per giustificare la fecondazione eterologa; l'ambiguità sul diritto di conoscere la propria identità genetica per i figli concepiti da eterologa; l'errato richiamo dell'art. 3 Cost., tenuto conto della differenza tra procreazione naturale e procreazione tecnologica e tra fecondazione omologa e fecondazione eterologa; i profili di discriminazione per i figli dell' eterologa; la sostanziale diversità tra "dono" dei gameti e "dono" di tessuti o di organi. Si osserva, inoltre, che la disciplina dello "status" anagrafico non elimina i possibili danni dell' eterologa, la possibile deriva eugenetica, il possibile disordine sociale. L'esame della sentenza 162/2004 e delle ordinanze che l'hanno preceduta, ha messo in luce la mancanza di una voce processuale che si esprima in un contraddittorio a favore del concepito e dei suoi diritti. Per questo, è apprezzabile il PDL "Norme sulla attuazione del principio del contraddittorio nei procedimenti civili in materia di procreazione medicalmente assistita". Il contributo si conclude ritenendo, al momento, non opportuno un nuovo intervento legislativo sulla PMA. Tuttavia se fosse riaperto un dibattito parlamentare - fermo restando quanto è attualmente in vigore della Legge 40/2004 -, esso dovrebbe essere circoscritto solo a due profili: esclusione dell'anonimato per i donatori (per scoraggiare l'eterologa) e definizione rigorosa di cosa si deve intendere per "strettamente necessario" riguardo alla produzione soprannumeraria di embrioni umani (per evitare l'accumulo di embrioni congelati dovuto a un'incontrollabile discrezionalità dei medici).

Finanziamenti erogati da banche estere: tra accertamenti fiscali e decreto crescita e competitività - abstract in versione elettronica

151845
Dezzani, Luca 1 occorrenze
  • 2014
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Il D.L. n. 91/2014 (decreto crescita e competitività) ha (finalmente) abolito la ritenuta sugli interessi derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine erogati alle imprese da banche e assicurazioni stabiliti negli Stati membri dell'Unione europea e, sotto il profilo delle imposte indirette, sempre nell'ottica di incentivare l'accesso delle imprese ai finanziamenti, ha ampliato il campo di applicazione oggettivo e soggettivo dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti.

Le principali questioni giurisprudenziali in tema di danno cagionato da animali - abstract in versione elettronica

151927
Ambrosini, Roberto (a cura di) 1 occorrenze
  • 2014
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., ha previsto che le norme del regolamento condominiale non possono vietare di possedere o detenere animali domestici, od infine all'ordinanza del Ministero del Lavoro del 3 marzo 2009 che ha abolito la "black list" delle razze canine ritenute pericolose) rende conto della sempre più ricca ed articolata casistica in materia tanto da far sorgere ragionevoli preoccupazioni circa il costo sociale del fenomeno (si consideri che in Francia le cc.dd. "morsures des animaux" costituiscono addirittura la terza causa di danno dopo gli incidenti sul lavoro e quelli stradali).

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