Analizzando le conseguenze dell'avvenuta abrogazione dell'istituto dell'amministrazione controllata all'interno della Legge fallimentare, la Suprema Corte ha ritenuto integralmente abolito il reato di bancarotta impropria realizzato nel contesto di tale procedura concorsuale (art. 236, comma 2, n. 1. l. fall.), escludendo che si sia verificato il fenomeno della c.d. abrogatio sine abolitione, con contestuale riespansione del delitto di appropriazione indebita. Una conclusione che lascia perplessi, alla luce degli stessi argomenti impiegati dalle Sezioni Unite, che pur ribadendo la centralità del criterio del confronto strutturale tra fattispecie astratte hanno riconosciuto ampi spazi all'utilizzo, in chiave integrativa, di apporti valutativi tipicamente riconducibili allo schema della continuità del tipo di illecito.
La Corte, sulla scorta dellormai consolidato criterio del confronto strutturale tra fattispecie astratte, ha ritenuto integralmente abolito il reato di bancarotta impropria nellamministrazione controllata (art. 236, cpv., n. 1 l. fall.). Le Sezioni unite hanno escluso che nel caso di specie si sia verificato il fenomeno della c.d. abrogatio sine abolitione: la soppressione del reato di cui allart. 236, cpv., n. 1 l. fall. non ha fatto riespandere larea applicativa del coesistente delitto di appropriazione indebita (art. 646 c.p.). Ad avviso della Corte, il canone strutturale, che in questa ipotesi deve essere confermato da quello valutativo (lomogeneità dei beni giuridici protetti), evidenzia una relazione di eterogeneità strutturale tra le due fattispecie astratte, tale da escludere la loro continuità normativa.
Nel pubblico impiego privatizzato i contratti collettivi della tornata 1998-2001, dopo aver abolito il sistema delle qualifiche funzionali ed introdotto il nuovo sistema delle "categorie" e delle "posizioni economiche ", hanno previsto due tipi di progressione di carriera: quello orizzontale (a carattere esclusivamente economico all'interno di ogni area o categoria) e quello verticale (tra le aree o categorie e comportante il passaggio da un'area alla posizione iniziale dell'area immediatamente superiore). La l. n. 421 del 1992, che aveva avviato il processo di privatizzazione del pubblico impiego, aveva, però, escluso la competenza in materia della contrattazione collettiva. Con la "riforma Brunetta" (L. n. 15 del 2009 e D.Lgs. n. 150 del 2009) si assiste alla ripubblicizzazione della materia ed, in particolare, alla soppressione delle progressioni verticali.