Pur condividendosi l'esito abolitivo della vicenda, non sembra che esso possa essere fondato sulla diversità strutturale tra le fattispecie in successione, né tantomeno sulla pretesa equiparazione fra disapplicazione comunitaria e abrogazione. In realtà, dobbiamo ritenere che la nuova versione dell'illecito penale, seppure strutturalmente omogenea rispetto alla previgente, non si ponga in continuità normativa e possa valere solo per il futuro (con la revoca, ex art. 673 c.p.p., delle sentenze di condanna definitive), perché l'ipotesi criminosa non esiste più come "tipo di illecito".