A loro volta gli effetti favorevoli vanno poi distinti tra effetti abolitivi del reato, che determinano la pacifica revoca dei giudicati a norma dell'art. 673 c.p.p., da quelli limitati al trattamento punitivo (droghe c.d. leggere). Riguardo a quest'ultimi, come confermato da numerosi precedenti su casi analoghi, anche delle Sezioni Unite della Cassazione (sentenze Ercolano e Gatto) il giudicato penale di condanna non comporta più il c.d. esaurimento del rapporto che, come è noto, costituisce il tradizionale limite all'efficacia retroattiva dell'incostituzionalità, per la netta distinzione tra successione di leggi penali nel tempo (art. 2 c.p.) e dichiarazioni di incostituzionalità (art. 30, l. n. 87/1953) e la concreta disciplina del giudicato penale che lo deve far ritenere ormai normalmente tangibile da parte del giudice dell'esecuzione, almeno nella parte relativa alla concreta determinazione della pena, quando occorra garantire piena attuazione al fondamentale principio di legalità della pena. Residuano dubbi interpretativi in ordine allo strumento processuale utilizzabile dal giudice dell'esecuzione e alle concrete modalità operative.