Vocabolario dinamico dell'Italiano Moderno

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Risultati per: abolitio

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La rivisitazione del fatto da parte del giudice dell'esecuzione: il caso dell'abolitio criminis - abstract in versione elettronica

116514
Vicoli, Daniele 2 occorrenze
  • 2010
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., affronta le complesse problematiche sottese all'istituto della revoca per abolitio criminis della sentenza di condanna, con particolare riguardo ai poteri volti a ricostruire il fatto esercitati dal giudice dell'esecuzione.

Vecchi e nuovi istituti della legge fallimentare nella sentenza n. 24468/2009 delle Sezioni unite: successione di leggi e ruolo del bene giuridico - abstract in versione elettronica

116541
Mucciarelli, Francesco 1 occorrenze
  • 2010
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Le Sezioni unite, seguendo il criterio del confronto logico-strutturale, considerano l'intervento del legislatore come forma di abolitio criminis, ma le motivazioni della sentenza suscitano alcune perplessità.

Abrogazione dell'Amministrazione controllata e abolitio criminis: chiaroscuri dalle Sezioni Unite - abstract in versione elettronica

117302
Scoletta, Marco 2 occorrenze
  • 2010
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Abrogazione dell'Amministrazione controllata e abolitio criminis: chiaroscuri dalle Sezioni Unite

La pronuncia in esame inquadra correttamente l'abrogazione dell'amministrazione controllata nel paradigma delle modifiche "immediate" della fattispecie penale, in quanto l'intervento legislativo ha inciso direttamente sul perimetro di tipicità dell'art. 236 l. fall. determinando sul piano astratto effetti di abolitio criminis "parziale" idonei ad abbracciare anche i vecchi fatti di bancarotta (in amministrazione controllata). Altrettanto correttamente, le Sezioni Unite ritengono tuttavia prospettabile un'ipotesi di abrogatio sine abolitio, in quanto dall'abrogazione della bancarotta impropria potrebbe derivare la riespansione delle "fattispecie minori" (di false comunicazioni sociali e di appropriazione indebita), originariamente assorbite; assai opinabile (ed incerto negli esiti) l'abbandono dei criteri strutturali a favore di considerazioni valoriali per decidere se tale ipotesi in concreto si realizzi. In conclusione, sono comunque i limiti cognitivi del giudizio di esecuzione che non consentono di riqualificare il fatto ed impongono il definitivo riconoscimento degli effetti abolitivi.

Amministrazione controllata e reati fallimentari - abstract in versione elettronica

117387
Lottini, Riccardo 1 occorrenze
  • 2010
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La decisione in commento, che si sofferma sulla delicata questione della distinzione tra abolitio criminis e abrogatio sine abolitione, non appare completamente convincente. La soluzione accolta secondo la quale l'eliminazione di ogni riferimento all'amministrazione controllata ad opera del D.lg. 9 gennaio 2005, n. 5, avrebbe comportato una vera a propria abolitio criminis del delitto di bancarotta impropria in amministrazione controllata, si basa su una premessa che non sembra cogliere nel segno, quale è quella che ravvisa diversità di presupposto e finalità tra l'istituto di cui all'abrogato Titolo IV della legge fallimentare e il nuovo concordato preventivo. La riformulazione della procedura delineata dall'art. 187 l. fall. porta invece a ritenere che il nuovo concordato ricomprenda e assorba ipotesi riconducibili alla vecchia amministrazione controllata, circostanza da cui deriverebbe il riconoscimento di continuità tra la fattispecie di bancarotta in amministrazione controllata, oramai espunta dall'ordinamento e la attuale fattispecie di bancarotta c.d. concordataria.

Al vaglio delle Sezioni Unite il reato di bancarotta societaria connessa all'amministrazione controllata: per la Cassazione è abolitio criminis - abstract in versione elettronica

119982
Farini, Sara 2 occorrenze
  • 2010
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Al vaglio delle Sezioni Unite il reato di bancarotta societaria connessa all'amministrazione controllata: per la Cassazione è abolitio criminis

Alla luce dell'abrogazione dell'istituto dell'amministrazione controllata ad opera dell'art. 147, d.lgs. n. 5/2006, che ha eliminato l'intero titolo IV della legge fallimentare, ad avviso della Suprema Corte, deve ritenersi intervenuta una vera e propria abolitio criminis relativamente alle condotte poste in essere da amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società ammesse all'anzidetta procedura concorsuale.

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