Conclude che nessuna implicita abolitio criminis si è determinata, perché - a differenza di quanto troppo sbrigativamente ritiene la Corte Suprema - non si versa nell'ipotesi della successione di norma extrapenale integratrice, dovendosi piuttosto semplicemente rilevare la futura non verificabilità empirica del fatto a causa della futura non verificabilità (normativa) del presupposto della condotta tipica.
Il delitto c.d. di insider trading tra vecchia e nuova fattispecie normativa: successione di leggi penali nel tempo o abolitio criminis?