La normativa nazionale consentiva, fino al 2003, la possibilità di derogare dal consenso della persona incapace, senza rappresentante legale, finché con la Direttiva 2001/20/CE ed il Decreto Legislativo n. 211/03, tale deroga è stata abolita. Ciò ha determinato problemi operativi nei Comitati Etici che a volte hanno continuato a consentire test in assenza del consenso diretto dell'adulto incapace privo di rappresentanza legale, in contrasto con il comportamento di altri comitati etici. Il Comitato Nazionale per la Bioetica ha analizzato in un documento le procedure operative che hanno permesso le sperimentazioni in quelle situazioni e suggerito un possibile modo di risolvere il problema. Il Regolamento sulle sperimentazioni cliniche dei medicinali ad uso umano (n. 536/14, abrogativo della Direttiva 2001/20/CE) ha introdotto nuove norme per cui i test sono condotti in situazioni di emergenza, allorquando non è possibile ottenere un preliminare consenso informato dai partecipanti o dai loro rappresentanti legali. Gli AA. discutono la questione e propongono correttivi e integrazioni.
Quell'opera ha oggi grande rilievo nel dibattito relativo all'abolizione della pena di morte in Cina, particolarmente vivo nell'ultimo decennio dopo che, nel 2011, quella pena è stata abolita per alcuni reati economici. Senonché il principale ostacolo all'abolizione integrale della pena di morte è rappresentato dall'opinione pubblica, che seguita ad essere prevalentemente a favore della pena capitale.
Si ribadisce. inoltre, l'assoluta inaccettabilità della pena di morte, che mai può essere considerata una manifestazione della legittima difesa: evidenziando come essa, spesso, sia applicata di fatto anche in paesi che l'hanno formalmente abolita. Ne deriva il recupero di un importante contributo culturale della riflessione di matrice religiosa alla riforma dei criteri d'intervento della giustizia penale, ispirato all'idea della "cautela in poenam".