Riferendomi dunque alla quinta massima che l'onorevole Sanguinetti vorrebbe abolita, io presento due sole riflessioni.
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«Premesso che il reale decreto 20 novembre 1864, col quale venne senza eccezione di sorta abolita la distribuzione personale e gratuita della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno, fu promulgato in seguito ad esplicita determinazione di cotesto Parlamento nazionale, come emerge dalla relazione sul bilancio passivo del Ministero di grazia e giustizia di detto anno, il sottoscritto trovasi nella spiacevole circostanza di dovere dichiarare non credersi autorizzato a fare delle peculiari eccezioni, discostandosi dall'osservanza del disposto di detto reale decreto, finchè non intervenga una diversa e contraria determinazione del Parlamento stesso, ritenuto massime la condizione in cui versa il pubblico erario.»
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Sta in fatto che nel bilancio del 1865 era stata concordata tra la Commissione ed il Ministero una diminuzione sulla categoria della spesa relativa alla stampa della raccolta delle leggi e degli atti governativi, e siccome nel concetto forse dell'onorevole signor ministro di grazia e giustizia in quell'epoca vi era l'idea che, annuendo egli a tale diminuzione, s'intendesse esclusa la distribuzione di quelle leggi e di quegli atti ai signori membri del Parlamento massime dopo la promulgazione del decreto 20 novembre 1864, numero 2013, col quale veniva stabilito essere abolita la distribuzione personale e gratuita della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia ai pubblici funzionari ed agli uffici che non facessero parte dell'amministrazione dello Stato, così lo stesso signor ministro, interpretando forse strettamente il citato decreto, l'applicò ai singoli membri del Parlamento, e cessò di fatto la consueta distribuzione.
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