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Abolizione della tassa sui contratti di borsa (Studio n. 4-2008/T) - abstract in versione elettronica

109401
Denora, Barbara 1 occorrenze
  • 2009
  • DoGi - Dottrina Giuridica
  • diritto
  • ITTIG
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Gli Stati membri della Comunità Europea hanno dovuto abolire le imposte indirette sulle transazioni su titoli a seguito dell'attuazione della direttiva MIFID (direttiva 2004/39 del 21 aprile 2004). La ratio legis sembra essere quella di considerare fiscalmente irrilevante il trasferimento di ricchezza contenuto in quegli atti che avrebbero dovuto scontare le imposte d'atto a seguito dell'abrogazione dell'imposta sostitutiva in esame. Ai fini dell'imposta di registro, l'obbligo di registrazione dell'atto di cessione è determinato dalla forma assunta nel caso concreto dal negozio giuridico utilizzato e, per contro, nessuna rilevanza riveste il suo oggetto, ovverosia il trasferimento di partecipazioni. Invero, l'imposizione in misura fissa non è collegata alla natura e agli effetti che l'atto presentato alla registrazione produce, bensì alla mera esecuzione della formalità, sicché appare inequivocabilmente simile ad una tassa richiesta quale corrispettivo del servizio reso dallo Stato. Alla luce del nuovo assetto normativo, l'imposta di registro in misura fissa colpisce esclusivamente l'atto in ragione della formalità (atto pubblico e scrittura privata autenticata). Pertanto si ritiene che: gli atti di cessione di quote di srl debbano essere registrati ai sensi dell'art. 11 della Tariffa allegata al TUR; gli atti di cessione di quote di società personali debbano essere registrati ai sensi dell'art. 4 lett. c) della Tariffa allegata al TUR, poiché risulta determinante la considerazione della qualificazione giuridica dell'atto in termini di modifica dei patti sociali. Per le considerazioni sopra evidenziate, l'imposta sarà dovuta una sola volta ed in ragione dell'atto, a prescindere dall'unicità o pluralità di cessioni ivi contenute. Attesa quindi la particolare natura giuridica degli atti contenenti cessione di quote di società di persone, ai fini dell'imposta di bollo, gli stessi saranno assoggettati ad imposta nella misura di euro 156,00 (ex articolo 1 comma 1 bis punto1, Tariffa, allegata al d.P.R. n. 642 del 1972), ferma restando la misura del bollo in euro 15,00 (ex articolo 1 comma 1 bis, punto 3, Tariffa allegata al d.P.R. n. 642/1972) stabilita per gli atti di cessione di quote di società di capitali.

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