L'A. esamina criticamente la soluzione espressa da Cass. n. 8229/09 e nel fornire un quadro dei principi espressi dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in tema di valutazione del bene ablato, ritiene non implausibile un revirement della giurisprudenza interna volto ad indennizzare il reale pregiudizio che il proprietario risente come effetto dal non potere ulteriormente svolgere mediante l'uso dello stesso immobile la precedente attività imprenditoriale.