"Primo pacchetto sicurezza"), del principio dell'applicabilità disgiunta delle misure di prevenzione patrimoniali rispetto a quelle personali, con particolare riferimento alla possibilità di intervento ablativo statuale in caso di morte del soggetto portatore di pericolosità, valutandone sia i riflessi procedimentali in ordine alla posizione degli eredi a titolo universale e particolare, che la compatibilità con i principi costituzionali e comunitari del c.d. giusto processo.
"allargata", ne mette in risalto la sua funzione tipica di strumento ablativo "post delictum". Dal confronto dei due istituti emergono poi tratti comuni che, uniti all'autonomia dei rispettivi giudizi, aprono la strada a diversi dubbi interpretativi riguardanti il possibile "contrasto di giudicati" e le negative conseguenze in tema di "ne bis in idem". Alla luce di ciò, l'A. valuta positivamente quell'orientamento giurisprudenziale che riconosce tra i due tipi di confisca una preclusione processuale, che, essendo meno stabile rispetto al giudicato, presenta il vantaggio di poter essere rimessa in discussione tutte le volte che sopravvengano elementi nuovi.
La sentenza in epigrafe offre quindi l'occasione per analizzare i requisiti, l'ambito di applicazione e i criteri di liquidazione dell'indennizzo in caso di attività materialmente espropriativa, ma priva del requisito formale del provvedimento ablativo.