Le Sezioni unite hanno riconosciuto natura di sanzione penale accessoria alla confisca del veicolo prevista per le contravvenzioni di guida in stato di ebbrezza e di rifiuto dell'accertamento del tasso alcolemico, ma con la recente riforma del codice della strada il legislatore ha per l'ennesima volta modificato il profilo delle norme incriminatrici e ha scelto di qualificare la misura ablativa come sanzione amministrativa accessoria.
Diversamente da quanto asserito in passato, la suprema Corte afferma che la misura ablativa non viene irrogata autonomamente dal giudice, ma deve essere prevista nell'accordo tra imputato e pubblico ministero: ne consegue che, qualora la domanda congiunta non si estenda anche a questa statuizione, l'organo giudicante dovrà rigettare la richiesta di applicazione della pena. Dopo aver brevemente ripercorso la giurisprudenza della Corte in ordine all'interazione tra patteggiamento e confisca, con particolare riguardo al tema della motivazione, l'A. si sofferma, da una parte, sulla legittimità e opportunità dell'allargamento della logica negoziale e, dall'altra, sui rapporti tra negozialità e matrice giurisdizionale.