Che sia a causa di radicate opzioni culturali o per consolidata abitudine, i giudici di merito hanno fin da subito ridimensionato il portato della novella legislativa cui avrebbe dovuto conseguire, per opinione pressoché unanime, l'affermazione della indennità risarcitoria come regola e della reintegrazione come sanzione residuale. La tecnica utilizzata a tal fine è duplice: da un lato, vi è il rigetto della distinzione concettuale che nel nuovo testo della disposizione statutaria separa il profilo relativo alla illegittimità del licenziamento da quello concernente l'individuazione della sanzione applicabile, attraverso la riproposizione di una nozione di "fatto", rilevante ai fini del licenziamento, comprensiva sia dell'elemento oggettivo che soggettivo; dall'altro, la perdurante applicazione del principio di proporzionalità tra fatto e sanzione. Il contributo analizza la più recente (per quanto esigua) produzione giurisprudenziale in materia di licenziamenti per motivi soggettivi senza trascurare le contestuali precisazioni in ordine al nuovo rito.