L'A. illustra i meccanismi abitualmente impiegati in Europa per consentire alle autorità giudiziarie di prendere conoscenza di condanne emesse in altri Stati, nonché gli strumenti normativi adottati nel quadro giuridico dell'Unione europea per sopperire alla loro inefficienza.
La storia del diritto delle prove penali dimostra che, contrariamente a quanto abitualmente si afferma, l'enfatizzazione della verità quale finalità del processo non disdegna affatto il riconoscimento di un'esigenza di legalità della prova. E' il superamento del paradigma moderno, di una verità solitariamente accertabile dall'istruttore, a fondare in età contemporanea il principio del contraddittorio, quale criterio di legalità di una prova destinata all'attività di conoscenza collettiva che si esprime nel processo. Il diritto delle prove va alla deriva solo quando se ne proponga un fondamento esclusivamente morale e politico anziché metodologico.
La crisi allora, nel senso negativo abitualmente attribuitole, concerne le fonti, la loro pluralizzazione e detipicizzazione, ma non il diritto che, in perenne ascolto delle richieste del corpo sociale, respinge la sua dimensione ufficiale, quella legislativa, per recuperare invece su altri piani e in primis su quello della interpretazione/applicazione, che è oggi da cogliersi come ultimo momento del processo formativo della norma.