Chiunque esercita l'attività di vendita al pubblico, di esposizione a fini di commercio o di intermediazione finalizzata alla vendita di opere di pittura, di scultura, di grafica ovvero di oggetti d'antichità o di interesse storico od archeologico, o comunque abitualmente vende le opere o gli oggetti medesimi, ha l'obbligo di consegnare all'acquirente la documentazione attestante l'autenticità o almeno la probabile attribuzione e la provenienza; ovvero, in mancanza, di rilasciare, con le modalità previste dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, una dichiarazione recante tutte le informazioni disponibili sull'autenticità o la probabile attribuzione e la provenienza. Tale dichiarazione, ove possibile in relazione alla natura dell'opera o dell'oggetto, è apposta su copia fotografica degli stessi.
L'utilizzo del sistema EDI (Electronic data interchange) consente agli operatori economici di trasmettere le dichiarazioni doganali e gli elenchi riepilogativi degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie direttamente all'Ufficio doganale, evitando la presenza di personale addetto a tali operazioni presso gli Uffici medesimi e determinando un notevole risparmio di tempo e, sostanzialmente, di costi ai soggetti che abitualmente operano in Dogana. Previsto dalla normativa comunitaria di riferimento, l'utilizzo in Dogana di sistemi informatici è stato oggetto di successivi interventi legislativi ed amministrativi, fino alla pronuncia dell'Agenzia delle dogane diretta a semplificare le formalità di presentazione delle istanze di adesione al sistema telematico doganale, che ora possono essere trasmesse direttamente via Internet.