«I beni delle case in cui abitualmente risiedono i generali e procuratori generali di ordini esistenti all'estero, detratte le passività e ciò che attualmente è applicato al mantenimento di ospedali, ad opere di beneficenza ed all'istruzione, e detratto il fondo occorrente per la dotazione delie parrocchie annesse e per le pensioni dei religiosi ad esse case appartenenti, sono devoluti alla Santa Sede per servire al mantenimento delle sue relazioni cogli ordini religiosi esistenti all'estero.»
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