Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ad esportatori abituali possono essere effettuate senza pagamento dell'imposta, su dichiarazione scritta e sotto la responsabilità del cessionario o committente, nei limiti dello ammontare complessivo dei corrispettivi delle esportazioni fatte dal medesimo nell'anno solare precedente. E' considerato esportatore abituale chi nell'anno o nella media del triennio solare precedente ha effettuato esportazioni per un ricavo complessivo superiore rispettivamente al quaranta o al trenta per cento del volume di affari, determinato a norma dell'art. 20. I contribuenti che intendono avvalersi della qualità di esportatore abituale devono darne comunicazione scritta al Ministero delle finanze entro il 31 gennaio, indicando il volume d'affari dell'anno o del triennio precedente e l'ammontare dei ricavi derivanti dalle esportazioni effettuate nel periodo stesso.