L'autorizzazione non può essere concessa ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza e a coloro che sono sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dallo art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.
Non possono essere ammessi all'esame per ottenere la patente di guida i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dall'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.