Il contributo analizza una recente pronuncia della Corte di cassazione, che conferma la natura di reato abituale del delitto di atti persecutori e aderisce alla controversa posizione dottrinale secondo cui uno dei tre eventi alternativi descritti dalla fattispecie penale, "il perdurante e grave stato d'ansia e di paura", non coinciderebbe con una condizione di vera e propria malattia.
Anche qualche riflesso ermeneutico distorto, nello "speculum" della dogmatica del reato abituale
Il commento analizza criticamente alcuni approdi ermeneutici raggiunti in tema di "stalking" dalla Suprema Corte la quale, partendo dal concetto di reato abituale, giunge non condivisibilmente ad escludere che ciascuna delle condotte tipiche debba determinare l'integrazione di uno degli eventi descritti dalla norma. La pronuncia in commento, inoltre, pur dopo aver astrattamente ammesso la cesura del nesso di abitualità qualora il reo spontaneamente interrompa la reiterazione delle azioni tipiche per un congruo lasso di tempo, riafferma altresì l'irrilevanza della reciprocità dei contatti ai fini dell'esclusione del reato e stabilisce, sulla scorta del canone ermeneutico teleologico, il concorso del delitto di atti persecutori con quello di diffamazione.
Il termine per presentare querela con riferimento al reato di atti persecutori decorre, attesa la sua natura di reato necessariamente abituale, dalla realizzazione di un "minimum" di condotte sufficienti ad assumere rilievo penale, salva la possibilità di proporre una nuova querela per ulteriori condotte, qualora, ovviamente, esse assumano rilievo penale. Pertanto, non può essere condivisa la decisione del supremo Collegio, la quale ha ritenuto che qualora il presupposto della reiterazione venga integrato da condotte poste in essere oltre i sei mesi previsti dal comma 4 dell'art. 612-bis c.p. per proporre querela, "rispetto alla prima o alle precedenti condotte", occorrerà necessariamente fare riferimento anche a tali pregresse condotte, a prescindere dal fatto che sia decorso il termine per la proposizione della querela.
Scardinando il sistema di ripristino dello "status quo ante", fondato sulla presunzione che è interesse del minore trasferito o trattenuto oltre frontiera illegittimamente fare pronto ritorno nel luogo di residenza abituale antecedente all'illecito, questo filone giurisprudenziale ritiene di abbandonare ogni automatismo, al fine di consentire al giudice del caso concreto di ricercare la soluzione che più risponde al "best interest of the child". La nota a sentenza tenta di analizzare le conseguenze pratiche e l'impatto che questo orientamento implica nella tutela dei diritti del minore vittima di sottrazione internazionale.
L'obbligo di interpretare ogni espressione nell'accezione abituale non permette di considerare i dispositivi medico-chirurgici o veterinari come "prodotti farmaceutici". Nello stesso tempo, l'aliquota IVA ridotta non può essere applicata agli strumenti utilizzati dai professionisti del settore sanitario, ma solo ai sussidi destinati all'uso personale ed esclusivo degli invalidi, categoria che non comprende tutte le persone disabili.
La ricaduta impositiva e catasta le della natura abituale od occasionale dell'attività dei "bed and breakfast"