Si considerano effettuate nell'esercizio di arti e professioni le prestazioni di servizi rese da persone fisiche che svolgono per professione abituale, ancorché non esclusiva, qualsiasi attività di lavoro autonomo, sempre che la prestazione rientri nell'attività esercitata, nonché quelle rese dalle società e associazioni indicate nel quarto comma dell'art. 4.
E' considerato esportatore abituale chi nell'anno o nella media del triennio solare precedente ha effettuato esportazioni per un ricavo complessivo superiore rispettivamente al quaranta o al trenta per cento del volume di affari, determinato a norma dell'art. 20. I contribuenti che intendono avvalersi della qualità di esportatore abituale devono darne comunicazione scritta al Ministero delle finanze entro il 31 gennaio, indicando il volume d'affari dell'anno o del triennio precedente e l'ammontare dei ricavi derivanti dalle esportazioni effettuate nel periodo stesso.