L'accertamento del nesso eziologico e del carattere colposo della condotta si esaurisce così in un mero giudizio di normalità-eccezionalità rispetto all'area di rischio caratterizzante l'attività lavorativa; in questo perimetro vige il principio del "versari in re illecita" che, anziché presentarsi "mascherato" come sovente accade, indossa qui il più elegante abito della pregnanza dell'interesse protetto e della posizione di garanzia caratterizzante il datore di lavoro.