L'A. non condivide l'ordinanza in commento, poiché il divieto di godere di abiti di lusso discende dalla previsione dell'art. 10, comma 3, reg. penit., a mente del quale gli oggetti di proprietà privata, di cui possono disporre i detenuti, non devono avere "un consistente valore economico". Tale limitazione, essendo prevista da una norma di rango secondario, si applica a tutti i ristretti, a nulla rilevando il suo mancato richiamo nel decreto ministeriale applicativo del regime detentivo speciale 41-bis.