Sono stabilite tariffe speciali per i pacchi postali ordinari e senza assegno, contenenti abiti borghesi, spediti dalle reclute e dai richiamati alle armi alle loro famiglie e per i recipienti vuoti di ritorno, che abbiano servito a una precedente spedizione di pacchi postali non anteriore a 15 giorni.
Nel caso di perdita, manomissione o avaria di un pacco postale, il mittente ha diritto ad una indennità corrispondente all'ammontare effettivo della perdita, della manomissione o della avaria, entro i limiti dell'indennità stabilita dal Regio decreto previsto dall'art. 18 per i pacchi ordinari o per quelli contenenti abiti borghesi dei richiamati alle armi, e del valore dichiarato per i pacchi assicurati. Per i pacchi con assicurazione convenzionale l'indennità viene corrisposta nella misura del valore dichiarato, nel caso di smarrimento, perdita o avaria totale del contenuto. Nel caso di perdita o avaria parziale, compete l'indennità stabilita per i pacchi ordinari.