Il d.lg. n. 23 del 2011, oltre ad introdurre il regime fiscale alternativo della "cedolare secca" sui canoni delle locazioni abitative, ha previsto nuove sanzioni civili per i contratti di locazione ad uso di abitazione non registrati, nonché per le simulazioni concernenti il canone di locazione.
.), dell'assegnazione in godimento di alloggio da parte di cooperativa edilizia, della cessione di immobile acquisito dal coniuge in sede di accordi di separazione personale o divorzio, della cessione di immobile pervenuto a seguito di risoluzione di donazione per mutuo dissenso, della consolidazione di nuda proprietà ed usufrutto (nello specifico, cessione dell'immobile nei cinque anni dall'acquisto dell'usufrutto), della cessione di immobile acquisito per usucapione, della servitù di passaggio su fondo rustico e rinuncia a servitù di non edificare ed infine della cessione di immobile acquistato con le agevolazioni "prima case", ma non adibito ad abitazione principale e cessione di immobile adibito di fatto ad abitazione principale, ma non censito al "catasto fabbricati" in una delle tipologie abitative. Considerata la varietà delle caratteristiche dei beni immobili che nella prassi formano oggetto delle cessioni a titolo oneroso, ne consegue che, in taluni casi, non è agevole ricondurre le diverse ipotesi alle fattispecie imponibili di cui all'art. 67, primo comma, lettera b) del Tuir; in particolare, è spesso di non immediata comprensione se una specifica ipotesi concreta sia ascrivibile alla fattispecie normativa di cui alla prima parte dell'art. 67, primo comma, lettera b), del Tuir che contempla l'imponibilità delle plusvalenze derivanti da "cessione a titolo oneroso di beni immobili [fabbricati e terreni agricoli n.d.r.] acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquistati per successione e le unità urbane che per la maggior parte del tempo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari" ovvero alla fattispecie di cui alla seconda parte del predetto art. 67, che prevede in ogni caso l'imponibilità delle "plusvalenze realizzate a seguito di cessione a titolo oneroso di terreni: suscettibili di utilizzazione·edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione". Ciò posto, prendendo le mosse dalla casistica a disposizione, è parso utile procedere, attraverso lo strumento in rassegna, alla definizione della nozione ed all'identificazione del bene plusvalente. Si è pertanto esaminata l'ipotesi di cessione di lastrico solare e di parcheggi a reso, quella di cessione di scantinato pertinenziale, di cessione di fabbricato in corso di costruzione, quella ancora, di cessione di terreno ricadente in zona agricola con limitati indici di edificabilità (in particolare, EP - Agricola produttiva) ed infine l'ipotesi di cessione di fabbricati inseriti in un piano di recupero. Lo studio affronta poi l'esame dell'art. 68, commi 1 e 2, del Tuir, facendo rinvio ai precedenti studi sull'argomento per quel che riguarda considerazioni di carattere generala relative alla determinazione della base imponibile. Ci si sofferma, in particolare, su alcune ipotesi di specie che presentano profili di maggiore problematicità quanto al calcolo del differenziale. Si procede poi con l'esame dell'istituto della rideterminazione del valore dei terreni edificabili e con destinazione agricola, evidenziando in special modo le novità normative contenute net d.l. 13 maggio 2011, n. 70. Lo studio si conclude con un paragrafo dedicato all'imposta sostitutiva, in cui si forniscono alcune indicazioni, attese le difficoltà di carattere procedurale relative all'esercizio dell'opzione della predetta imposta.
Uno degli aspetti più innovativi e controversi dell'Imu sperimentale è la ripartizione del gettito tra comune e Stato per gli immobili diversi dalle abitazioni principali e relative pertinenze, dai fabbricati rurali ad uso strumentale, dagli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari e dagli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi Case Popolari (Iacp) e dagli immobili posseduti dai comuni nel loro territorio. La disciplina di quella che è definita, contemporaneamente nell'art. 13, comma 11, del d.l. 6 dicembre 2001, n. 201, "quota di imposta" e "imposta erariale", è tutt'altro che perspicua, non riuscendosi a desumere con chiarezza dalla legge se la parte riservata allo Stato sia un 'imposta autonoma o una sorta di compartecipazione rovesciata dello Stato al gettito del tributo locale. Si tratta di questione di rilevantissima importanza sia dal lato teorico-dogmatico, e ciò in ragione del fatto che l'art. 119 Cost. non contempera tra le fonti di finanziamento delle autonomie le compartecipazioni all'incontrario, sia dal punto di vista pratico: nell'articolo ci si sofferma sia sul primo punto, sia sul secondo, con particolare riferimento al rimborso della quota erariale e al regime tributario ai fini Imu degli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa e degli Iacp ed istituti similari.
I diritti di abitazione e uso a favore del coniuge si sommano alla quota intestata anche nella successione legittima
Le sezioni unite risolvono affermativamente due problemi interpretativi oggetto di contrasto ovverosia il riconoscimento, nell'ambito della successione legittima, dei diritti di abitazione e uso previsti a favore del coniuge dall'art. 540, comma 2, c.c. e la loro cumulabilità con la quota di riserva.
Non intervenendo la decadenza il rinunciante non è tenuto ad un riacquisto in sanatoria entro l'anno con destinazione dell'immobile ad abitazione principale.
Le Sezioni Unite sui diritti di uso e abitazione spettanti al coniuge superstite
Le Sezioni Unite della Cassazione intervengono sul problema dell'operatività, nella successione legittima, dei diritti di uso e abitazione riservati al coniuge superstite e sulle modalità di calcolo del valore della quota intestata ai sensi degli artt. 581 e 582 c.c., confermando, con la soluzione dei problemi in esame, la posizione successoria nettamente privilegiata del coniuge del defunto rispetto agli altri congiunti.
Secondo quanto chiarito dai giudici tributari di Reggio Emilia, le regole di distribuzione dell'onere probatorio circa la destinazione dell'immobile ad abitazione propria e della propria famiglia, ex art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992, variano a seconda della formulazione ''ratione temporis'' della norma stessa. Ciò comporta un diverso atteggiarsi della difesa del contribuente in ragione delle annualità oggetto di accertamento ICI, anche nel caso di accoglimento della lettura ''civilistica'' di abitazione principale prospettata dalla Corte di cassazione.
Con l'"ordinanza n. 13029" del "2013" la Suprema Corte riconduce nel novero dell'"assegno" di "mantenimento" l'"erogazione periodica" dal "coniuge" obbligato all'altro coniuge delle "spese" relative all'"immobile" di "abitazione" del coniuge affidatario e del figlio. Ne consegue un effetto favorevole per il soggetto "erogante", che può "dedurre" dal reddito IRPEF [Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche] la quota corrispondente alla "metà" delle "spese erogate", riconducibile al coniuge beneficiario, stante l'indeducibilità del 50% riportabile all'assegno di mantenimento a favore del figlio. Le conseguenze della decisione sono invece tutte a discapito del soggetto "percipiente", che deve correlativamente considerare "reddito" le "somme destinate" alle "spese" per l'"immobile" per la parte destinata a suo favore e sottoporle a tassazione con un'evidente riduzione di quanto percepito.
"decreto IMU"), recante l'"abolizione" della "prima rata" dell'"IMU 2013" e limitate modifiche puntuali alla disciplina IMU per gli "immobili esenti" e quelli "assimilati" all'"abitazione principale", appare piuttosto deludente rispetto alla "riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare" annunciata con il D.L. n. 54/2013. Si è dunque in presenza di una manovra ancora "incompleta", destinata ad essere definita in più tappe, che ancora "non affronta" la questione che prima o poi dovrà porsi in ordine all'eventuale "assoggettamento" a "IRPEF" [Imposta sul reddito delle persone fisiche], già a decorrere dal 2013, degli "immobili" definitivamente "esonerati" dall'applicazione dell'"IMU", considerato che la "cancellazione" dell'"IMU" sui "terreni agricoli" e su taluni "fabbricati assimilati" all'"abitazione principale" si atteggia come una "forma" di "esenzione" e non già di esclusione da imposta.
I diritti di abitazione e uso del coniuge superstite
Il "ritardo" nella conclusione dei lavori di "ristrutturazione", a seguito dell'imprevisto rinvenimento di reperti archeologici, costituisce una "causa giustificativa idonea" ad evitare la "decadenza" dai "benefici" fiscali per l'acquisto della "prima abitazione". Fornendo un'interpretazione più estensiva rispetto al passato, la Cassazione, con la "sentenza n. 14399" del "2013", chiarisce la portata applicativa della "causa" di "forza maggiore", ancorandola all'oggettiva "impossibilità" di "trasferire", nei termini di legge, la "residenza" nell'immobile acquistato e non già, più genericamente, nel Comune in cui questo è ubicato.
Il disegno di legge di stabilità 2014 prevede un forte aggravio di tassazione sui proprietari di casa con la reintroduzione dell'imposizione ai fini IRPEF [Imposta sul reddito delle persone fisiche] degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso Comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale (escludendo, cioè, le case di villeggiatura). Misura che, stando alle previsioni, dovrebbe fruttare alle casse dello Stato, nel 2014, oltre 500 milioni di euro. Si tratta di un intervento di particolare iniquità - posto che va a colpire immobili improduttivi di reddito che i proprietari non riescono a locare - e che si accompagna all'introduzione di un altro tributo aggiuntivo, la TASI [Tassa sui servizi]. La misura si presenta inoltre come palesemente contraddittoria rispetto all'appena varata esenzione IMU per gli immobili delle imprese invenduti e non locati.
Della attribuzione, nella successione legittima, dei diritti di abitazione e uso al coniuge superstite
., è che i diritti in favore del coniuge superstite dallo stesso previsti, vale a dire il diritto di abitazione sulla casa coniugale e il diritto d'uso sui mobili che la arredano, non devono e non possono essere aggiunti alla riserva del coniuge in termini di valore, ma gli devono essere attribuiti a prescindere dal diritto degli eredi di percepire la loro quota in piena proprietà. Ciò però non deve avvenire indiscriminatamente, bensì alla luce dei principi dettati dall'art. 540, comma 2, c.c., con la conseguenza che la riserva in piena proprietà dei figli viene sacrificata unicamente se il valore della casa coniugale in piena proprietà eccede la quota disponibile e la quota di riserva del coniuge. La norma, pertanto, si preoccupa di fare in modo che, nei limiti del possibile, ciò non avvenga a discapito della riserva in piena proprietà dei figli, nel senso che innanzitutto si gravano, ovvero si sacrificano, la quota disponibile e la riserva del coniuge; e solo ove ciò non sia sufficiente si gravano le quote dei figli.