Vocabolario dinamico dell'Italiano Moderno

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Risultati per: abitazione

Numero di risultati: 25 in 1 pagine

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La prova della successione del coniuge separato nel rapporto di locazione - abstract in versione elettronica

129579
Farolfi, Filippo 1 occorrenze
  • 2012
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Il danno non patrimoniale tra lesione della proprietà e diritto all'abitazione - abstract in versione elettronica

129732
Scola, Sara 2 occorrenze
  • 2012
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Alla ricerca del significato dell'art. 2643 n. 14 c.c. - abstract in versione elettronica

131069
Baralis, Giorgio 1 occorrenze
  • 2012
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Gli stessi diritti di uso e abitazione, sia pure i casi di confine, sono cedibili con relativa pubblicità e quest'ultima può coinvolgere, pur solo in particolari casi, quel particolare diritto d'uso che la legislazione speciale, in particolare regionale, collega necessariamente a boxes, pertinenze di appartamenti. Viceversa per quanto concerne le servitù la disciplina dell'art. 2643 n. 14 non risulta importare alcuna variazione rispetto al diritto comune e ai primi numeri dell'art. 2643 c.c. .

I diritti successori del coniuge putativo - abstract in versione elettronica

131297
Tullio, Antonio 1 occorrenze
  • 2012
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Al coniuge putativo spetta il diritto di abitazione e uso della casa, già adibita a residenza familiare. c) Il passaggio a seconde nozze del "de cuius". Al fine di evitare un'ingiustificata disparità di trattamento tra il coniuge putativo e quello legittimo, si ritiene che l'esclusione dalla successione, contenuta nel capoverso dell'art. 584 c.c., debba essere interpretata, non già come privazione del titolo a succedere, in capo al coniuge putativo, bensì, quale attribuzione al medesimo di un grado successorio posteriore rispetto a quello del coniuge legittimo.

Non sempre il riacquisto entro un anno "salva" dalla revoca dei benefici "prima casa" - abstract in versione elettronica

132533
Iannello, Barbara 1 occorrenze
  • 2012
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Solo l'acquisto di una quota "significativa" di proprietà su nuova abitazione può evitare la perdita dei benefici fiscali "prima casa". Secondo la Corte di cassazione, la vendita infraquinquennale dell'immobile agevolato comporta sempre la decadenza dai benefici fiscali salvo che non si sia proceduto, entro l'anno successivo, all'acquisto di una quota di proprietà su altro immobile quantitativamente tale da consentire l'effettiva destinazione abitativa in base alle regole della comunione. Una linea interpretativa, quella inaugurata dalla Suprema Corte, che lascia aperti forti dubbi sulla concreta portata della soglia di "significatività" al di sotto della quale è preclusa la conservazione delle agevolazioni.

I decreti attuativi del federalismo fiscale municipale e le nuove entrate tributarie applicabili dai comuni - abstract in versione elettronica

132949
Fogagnolo, Maurizio 1 occorrenze
  • 2012
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Tassazione sugli immobili disorganica e frammentata: quali prospettive? - abstract in versione elettronica

133291
Damiani, Mario 1 occorrenze
  • 2012
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L'applicazione dell'IMU tra novità e incertezze - abstract in versione elettronica

133443
Lovecchio, Luigi 1 occorrenze
  • 2012
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Tra le tematiche più critiche vi è l'individuazione della nozione di abitazione principale esclusa dall'applicazione della quota riservata allo Stato, per la quale occorre valorizzare il richiamo all'aliquota di base del 4 per mille. Altro tema ancora in attesa di chiarimenti è quello dei criteri di ripartizione della maggiorazione per figli conviventi, in caso di più aventi diritto. Tra le novità apportate con il "decreto liberalizzazioni" vi è la possibilità dei Comuni di ridurre l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita.

La "manovrabilità" delle aliquote IMU - abstract in versione elettronica

133691
Spaziani Testa, Giorgio 1 occorrenze
  • 2012
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L'IMU sugli immobili strumentali delle imprese: gli effetti perversi di un'imposta creata per gli immobili - abstract in versione elettronica

133695
Carpentieri, Claudio 1 occorrenze
  • 2012
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Le imprese vedono nel passaggio all'IMU un'ulteriore intensificazione dell'imposizione, non compensata da esenzioni o tassazioni sostitutive applicabili sul reddito emergente dall'utilizzo del bene immobile strumentale, cosa che, al contrario, è prevista con riferimento agli immobili adibiti ad abitazione diversi dalla prima casa, siano essi a disposizione ovvero concessi in locazione. La discriminazione diventa ancora più pesante se si considera che il tributo comunale non esclude dalla tassazione gli immobili realizzati dalle imprese di costruzione, in attesa di vendita (ccdd. immobili merce). Per questi è prevista, infatti, solamente la facoltà dei Comuni di ridurre l'aliquota base dal 7,6 al 3,8 per mille, come sottolineato dalla circolare n. 3/DF del 2012.

Posto auto non pervenuto. Quando il costruttore lo tiene per sé - abstract in versione elettronica

133981
Dimattia, Marina 1 occorrenze
  • 2012
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Casa familiare e autonomia negoziale - abstract in versione elettronica

134185
Irti, Claudia 1 occorrenze
  • 2012
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Anche nella procedura di separazione non contenziosa, tuttavia, l'ordinamento prevede un controllo giudiziale sulle modalità concordate dai genitori circa l'affidamento e il mantenimento dei figli, mirante ad assicurare che non vengano lesi i loro prioritari interessi; non si può escludere. dunque, che nel caso in cui l'assegnazione "pattizia" deroghi ai presupposti previsti per quella giudiziale (soprattutto nel senso che i genitori scelgano di collocare il residuo nucleo familiare in un'abitazione diversa da quella in cui la famiglia aveva vissuto fino al momento della crisi la suddetta previsione possa essere giudicata contraria all'interesse della prole. c) Opponibilità ai terzi dell'assegnazione pattizia della casa familiare L'art. 155 quater prevede ai fini della opponibilità ai terzi dell'assegnazione, la trascrizione del titolo da cui discende il diritto di abitazione. Nelle ipotesi di separazione consensuale si pone il problema della individuazione del documento atto a trascrizione, mancando in materia una norma di legge che disciplina l'opponibilità del diritto personale di godimento del coniuge assegnatario per via consensuale ai terzi aventi causa dal coniuge proprietario. L'assenza di una specifica previsione normativa non può, infatti, condurre alla conclusione di ritenere che un accordo consensuale che ricalchi le condizioni di un accordo giudiziale non possa essere opposto ai terzi, vista l'identità di situazioni che non giustifica una disparità di trattamento.

I diritti successori del coniuge superstite - abstract in versione elettronica

134463
Tullio, Antonio 1 occorrenze
  • 2012
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Nessuna riserva è prevista, invece, in favore del convivente more uxorio, il quale, al pari di ogni estraneo, potrà essere istituito erede, o beneficiario di disposizioni a titolo di legato, naturalmente entro i limiti della disponibile. b) I diritti di abitazione della casa coniugale e uso dei mobili che la corredano. L'art. 540 c.c. attribuisce al coniuge il diritto di cumulare, alla quota di legittima in proprietà, i diritti di abitazione della casa coniugale e di uso dei mobili che la corredano. Trattasi di legati di specie, si che il coniuge ne diviene titolare ipso iure al momento dell'apertura della successione, senza necessità di accettazione, e non ne viene privato laddove rinunzi all'eredità. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente, sulla quota di riserva del coniuge ed, eventualmente, sulla quota riservata ai figli. c) La successione nel contratto di locazione. L'art. 6 l. 27.7.1978, n. 392 attribuisce al coniuge superstite la facoltà di succedere nel contratto di locazione, stipulato dal defunto, sino a naturale scadenza del rapporto. Tale facoltà compete anche al convivente more uxorio, rappresentando, anzi, l'unico diritto successorio riconosciuto al convivente de facto.

Plusvalenze immobiliari: lo stato dell'arte - abstract in versione elettronica

134543
Basilavecchia, Massimo; Cignarella, Maria Concetta 1 occorrenze
  • 2012
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[Azienda territoriale per l'edilizia residenziale], dell'assegnazione in godimento di alloggio da parte di cooperativa edilizia, della cessione di immobile acquisito dal coniuge in sede di accordi di separazione personale a divorzio, della cessione di immobile pervenuto a seguito di risoluzione di donazione per mutua dissenso, della consolidazione di nuda proprietà ed usufrutto (nello specifico, cessione dell'immobile nei cinque anni dall'acquisto dell'usufrutto), della cessione di immobile acquisito per usucapione, della servitù di passaggio su fondo rustico e rinuncia a servitù di non edificare ed infine della cessione di immobile acquistato con le agevolazioni ''prima casa", ma non adibito ad abitazione principale e cessione di immobile adibito di fatto ad abitazione principale, ma non censito al "catasto fabbricati" in una delle tipologie abitative. Considerata la varietà delle caratteristiche dei beni immobili che nella prassi formano oggetto delle cessioni a titolo oneroso, ne consegue che, in taluni casi, non è agevole ricondurre le diverse ipotesi alle fattispecie imponibili di cui all'art. 67, primo comma, lettera b) del Tuir; in particolare, è spesso di non immediata comprensione se una specifica ipotesi concreta sia ascrivibile alla fattispecie normativa di cui alla prima parte dell'art. 67, primo comma, lettera b), del Tuir che contempla l'imponibilità delle plusvalenze derivanti da "cessione a titolo oneroso di beni immobili [fabbricati e terreni agricoli n.d.r.] acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquistati per successione e le unità urbane che per la maggior parte del tempo intercorso tra l'acquisto a la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari" ovvero alla fattispecie di cui alla seconda parte del predetto art. 67, che prevede in ogni caso l'imponibilità delle "plusvalenze realizzate a seguito di cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione". Ciò posto, prendendo le mosse dalla casistica a disposizione, è parso utile procedere, attraverso lo strumento della rassegna, alla definizione della nozione ed all'identificazione del bene plusvalente. Si è pertanto esaminata l'ipotesi di cessione di lastrico solare e di parcheggi a raso, quella di cessione di scantinato pertinenziale, di cessione di fabbricato in corso di costruzione, quella, ancora, di cessione di terreno ricadente in zona agricola con limitati indici di edificabilità (in particolare, EP - Agricola produttiva) ed infine l'ipotesi di cessione di fabbricati inseriti in un piano di recupero. Lo studio affronta poi l'esame dell'art. 68, commi 1 e 2, del Tuir, facendo rinvio ai precedenti studi sull'argomento per quel che riguarda considerazioni di carattere generale relative alla determinazione della base imponibile. Ci si sofferma, in particolare, su alcune ipotesi di specie che presentano profili di maggiore problematicità quanto al calcolo del differenziale. Si procede poi con l'esame dell'istituto della rideterminazione del valore dei terreni edificabili e con destinazione agricola, evidenziando in special modo le novità normative contenute nel d.l. 13 maggio 2011, n. 70. Lo studio si conclude con un paragrafo dedicato all'imposta sostitutiva, in cui si forniscono alcune indicazioni, attese le difficoltà di carattere procedurale relative all'esercizio dell'opzione della predetta imposta.

La nuova definizione di abitazione principale nell'ambito dell'Imposta municipale propria - abstract in versione elettronica

134568
Fogagnolo, Maurizio 2 occorrenze
  • 2012
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La nuova definizione di abitazione principale nell'ambito dell'Imposta municipale propria

Al ripristino dell'applicazione dell'imposta su tali immobili - che ha corretto una stortura esclusivamente italiana, che risultava l'unico tra i principali Paesi europei a non avere più previsto una imposizione immobiliare sull'abitazione principale -, si è accompagnata una ridefinizione dello stesso concetto di abitazione principale, con l'intento di rendere molto più stringenti i requisiti per il riconoscimento della relativa agevolazione fiscale, al fine di porre rimedio agli abusi che si erano realizzati negli ultimi anni, anche a fronte di interpretazioni giurisprudenziali esageratamente generose nella definizione di tale tipologia di immobili. L'intervento normativo attuato dal Decreto Monti non ha però permesso di superare tutte le difficoltà legate alla corretta individuazione della definizione di abitazione principale, che appare quindi destinata a tornare a costituire uno dei principali problemi legati all'applicazione dell'Imposta municipale propria, come lo era stato fino al 2008 nell'Ici.

La durata delle locazioni concluse dall'usufruttuario tra funzione sociale della proprietà, principio solidaristico e attuazione del diritto all'abitazione - abstract in versione elettronica

135330
Quaranta, Adelaide 2 occorrenze
  • 2012
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Comodato di immobile e destinazione ad abitazione della famiglia di fatto - abstract in versione elettronica

136114
Colucci, Domenico 2 occorrenze
  • 2012
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Comodato di immobile e destinazione ad abitazione della famiglia di fatto

La sentenza in commento decide sul diritto del comodante alla restituzione dell'immobile destinato dal comodatario ad abitazione della famiglia di fatto, costituita dalla convivente e da un figlio minorenne, dopo la "rottura" della convivenza. La Suprema Corte, in assenza di termine apposto al contratto di comodato ha ritenuto che il termine si deve desumere dall'uso a cui l'immobile è destinato e, richiamando la precedente giurisprudenza di legittimità in tema di comodato cd. "precario" e diritto dell'ex coniuge del comodatario a vivere nella casa familiare, ha negato il diritto del comodante alla restituzione dell'immobile sul presupposto, non affatto scontato, dell'equiparazione della famiglia legittima alla famiglia di fatto.

Per il disconoscimento delle agevolazioni "prima casa" è inutile ricorrere all'abuso di diritto - abstract in versione elettronica

136599
Renga, Aurora 1 occorrenze
  • 2012
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Con la sentenza n. 10807 del 2012 la Suprema Corte di cassazione ritiene legittima la revoca dell'aliquota IVA agevolata per l'acquisto della "prima casa", che si era rivelata essere abitazione di lusso in quanto avente una superficie utile complessiva superiore a mq. 240. Ai fini del computo della superficie per la spettanza dell'agevolazione la Cassazione osserva che ciò che rileva è la astratta utilizzabilità ai fini abitativi della superficie, mentre è irrilevante la definizione di volumetria o superficie con permanenza di persone prevista invece ai fini urbanistico-edilizi. Pur avendo ineccepibilmente motivato la propria decisione su una questione prettamente "tecnica", relativa cioè all'accertamento della consistenza della superficie utile e, su un piano più strettamente giuridico, su cosa si dovesse intendere per superficie utile, i giudici effettuano anche un richiamo, del tutto superfluo, all'abuso del diritto, che sempre più spesso, nella giurisprudenza, sembra assumere il ruolo di "arma segreta" da sfoderare per capovolgere le sorti di qualsiasi conflitto, anche quando ciò, come nel caso in esame, appare del tutto fuori luogo.

Cessioni di fabbricati nell'esercizio di imprese: norme, principi, tassazioni - abstract in versione elettronica

136685
Trabace, Raffaele 1 occorrenze
  • 2012
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Restano in ogni caso esenti da Iva le cessioni di fabbricati di civile abitazione, diversi da quelli destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008, effettuate da imprese che non hanno costruito o recuperato i fabbricati stessi. Vengono semplificati anche i regimi di imponibilità/esenzione relativi alle cessioni di fabbricati strumentali per natura, nel senso che le cessioni effettuate dalle imprese di costruzione o di recupero nei cinque anni dalla ultimazione della costruzione o dell'intervento sono obbligatoriamente soggette a Iva, mentre le cessioni effettuate da imprese di costruzione/recupero oltre il quinquennio e quelle poste in essere da imprese diverse da quelle di costruzione/recupero sono soggette a Iva a condizione che nel relativo atto la parte cedente manifesti espressamente l'opzione per l'imposizione. Il meccanismo del "reverse charge" viene esteso a tutte le cessioni di fabbricati soggette Iva a seguito di opzione per l'imposizione, purché il cessionario sia un soggetto passivo d'imposta. I profili pratici della nuova disciplina, le cui norme e i cui principi sono di seguito specificati, sono rinvenibili nelle fattispecie passate in rassegna nella tabella-tassazioni riportata in calce.

L'opponibilità dell'abitazione riservata al coniuge - abstract in versione elettronica

136732
Calvo, Roberto 2 occorrenze
  • 2012
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La Cassazione, muovendo dalla natura di legato "ex lege" del diritto di abitazione riservato al coniuge superstite, ha statuito la sua opponibilità "erga omnes" (segnatamente contro il terzo aggiudicatario "pro quota" dell'immobile sottoposto a vendita forzata) a prescindere dalla trascrizione dell'acquisto a titolo particolare. Con la nota di commento che segue ci s'interroga se ed in quali termini il "dictum" si armonizzi con l'orientamento giudiziale dominante. In quest'ordine d'idee l'A. segnala che, tenuto conto delle specificità del caso oggetto d'indagine, la pronunzia stessa sembra urtare contro i princìpi in tema di esecuzione forzata, posto che la controversia (divisione dell'immobile destinato ad abitazione della famiglia) è nata - come si diceva - tra i successori del "de cuius" da un lato e terzo comproprietario dall'altro.

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