In una recente sentenza del Tribunale federale è stato esaminato il caso di un conferimento nel patrimonio di un trust revocabile di diritto americano di una quota di comproprietà di una casa di abitazione in Svizzera. Nel caso specifico disponente, trustee e beneficiari erano tutti cittadini svizzeri residenti negli Stati Uniti. Secondo il Tribunale federale in tali circostanze il prospettato conferimento non sottostà a priori alle limitazioni imposte da LAFE, e ciò indipendentemente dal fatto che secondo il diritto internazionale privato svizzero la sede del trust risulti all'estero.
Danno da visure ipotecarie e prescrizione: note sull'ipotecabilità del diritto di abitazione e il c.d. allineamento catastale (d.l. 78/2010)
La prescrizione, invece, non pare possa dirsi decorosa relativamente ad un altro danno ravvisabile nella vicenda de qua, vale a dire quello da pura perdita patrimoniale, in considerazione della sua ulteriore qualificazione quale illecito permanente. d) Ipoteca e diritto di abitazione. L'opinione maggioritaria ritiene il diritto di abitazione non ipotecabile, stante l'incredibilità del medesimo (art. 1024 c.c.) e la tassatività dell'elenco dei diritti ipotecabili (art. 2810 c.c.).
Il Tribunale di Bologna, nella sentenza in commento, ha escluso la sussistenza di una convivenza di fatto rilevante, in quanto il defunto aveva mantenuto la propria abitazione e i conviventi, pur essendo di stato civile libero, non avevano mai pensato di unirsi in matrimonio, nonostante la loro relazione si fosse protratta per ben sedici anni. c) Onere della prova. L'onere della prova circa l'esistenza di una stabile e duratura comunanza di vita ed affetti ricade ai sensi dell'art. 2697 c.c. su chi fonda il proprio diritto sul rapporto di convivenza. Non costituiscono mezzi legali di prova e non sono sufficienti a tale scopo né le dichiarazioni rese dagli interessati, né le dichiarazioni dai medesimi fornite alla p.a. per fini anagrafici.
L'inerenza reale del diritto di servitù comporta, da un lato, la sua trasmissibilità mortis causa solo unitamente al fondo al cui vantaggio è destinato tale diritto; dall'altro, la permanenza del peso sul fondo servente, nel caso in cui ad essere oggetto della successione sia l'immobile su cui la servitù grava. f) Usufrutto, uso e abitazione. L'essenziale temporaneità di tali diritti, destinati ad estinguersi con la morte del loro titolare, esclude che essi possano formare oggetto di successione mortis causa. Ne discende, che la relativa disposizione testamentaria deve ritenersi inefficace, ex 654 c.c., stante l'inesistenza del diritto nell'asse ereditario. g) I diritti reali di garanzia. Le garanzie reali si trasmettono all'erede unitamente al credito garantito, in ragione della loro accessorietà. Parte della dottrina, tuttavia, sia pure con riferimento all'ipotesi di legato di credito, ha escluso che il pegno possa costituire oggetto della successione mortis causa.
In caso di contratto a titolo oneroso avente ad oggetto il trasferimento di una abitazione a una o più persone fisiche che non agiscano nell'esercizio di impresa, arte o professione, la parte acquirente può richiedere al notaio rogante che la base imponibile, ai fini dell'applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, sia costituita, non dal valore del bene trasferito, ma dal prodotto che si ottiene moltiplicando la rendita catastale per gli applicabili coefficienti di aggiornamento, e quindi indipendentemente dal corrispettivo dichiarato nel contratto (cd. regime del "prezzo-valore").
I giudici di legittimità mettono in luce che la decurtazione dell'assegno di mantenimento dovuto dal coniuge separato è giustificata dalla circostanza del pagamento da parte del medesimo del mutuo gravante sulla casa coniugale, acquistata in regime di comunione, che, pur in assenza di prole, è stata adibita ad abitazione della moglie. c) La valutazione delle effettive capacità economiche dei coniugi nella determinazione dell'assegno di mantenimento. Il giudice, nella ricerca del giusto equilibrio tra le effettive capacità economiche dei coniugi, deve valutarle nel complesso degli elementi fattuali non necessariamente reddituali, sebbene comunque capaci di incidere - almeno approssimativamente - sulle condizioni economiche in cui si concretano le circostanze rilevanti ex art. 156, 2 co., c.c. d) Il pagamento del mutuo sulla casa coniugale quale fatto ammissibile e non sindacabile nel merito. Il pagamento da parte del coniuge separato del mutuo gravante sulla casa coniugale costituisce un fatto - ammissibile e non sindacabile nel merito - sicuramente incidente sulla determinazione del contributo di mantenimento.
., alla cui organizzazione l'INAIL ha ampiamente partecipato, l'A. espone alcune considerazioni sugli infortuni di cui i lavoratori restano vittime, mentre si recano dalla loro abitazione al luogo di lavoro e viceversa. Rileva come i rischi della strada siano grandemente aumentati in questi ultimi decenni, e richiama alcune importanti decisioni, specialmente della Corte di Cassazione, che hanno esteso l'ambito di applicabilità della relativa assicurazione, che spesso concorre con quella della responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli. Conclude accennando ad alcuni problemi cui ancora potrà dar luogo l'applicazione dell'art. 12 del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, che attualmente regola questa materia, specialmente per quanto concerne il ricorso, da parte della giurisprudenza più recente, al concetto del c.d. "rischio elettivo", dipendente, cioè, da una scelta arbitraria del lavoratore stesso, e per la sua distinzione da quello di colpa.
Nel caso in cui la scelta di destinare ad abitazione familiare un immobile diverso da quello in cui si era svolta la vita della famiglia sino al momento della crisi, sia oggetto di un accordo congiunto dei genitori, il giudice potrà accoglierla solo ove egli valuti che una tale soluzione non solo non sia contraria all'interesse dei figli, ma effettivamente meglio realizzi quel prioritario interesse, potendo in caso contrario cassare una tale scelta, ritenuta non conforme all'interesse della prole.
In particolare, non variano i soggetti passivi e la base imponibile del nuovo tributo, viene confermata l'esenzione da tassazione dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, mentre varia la definizione di abitazione principale e viene ridotto l'ambito dell'esenzione ad un solo fabbricato pertinenziale.
L'imposta sostitutiva, prevista nella misura del 19% per i canoni relativi ai contratti a canone concordato e del 21% per tutti gli altri contratti di locazione di immobili adibiti a civile abitazione, si presenta come un regime opzionale, da esercitare secondo le modalità che saranno stabilite tramite provvedimento dell'Agenzia delle Entrate. La scelta di entrare o meno nella tassazione sostitutiva dipende, ovviamente, dall'ammontare di reddito complessivo dichiarato tenendo conto delle disposizioni di abbattimento della base imponibile, applicabili specialmente con riferimento ai contratti a canone concordato.
II successivo matrimonio di Tizio, testatore, con Caia, rende necessario l'esame dei riflessi, sul voluto testamentario, dell'acquisizione, da parte di Caia, della qualità di legittimario, cui gli artt. 536 e 540 c.c. riservano una quota di eredità, il diritto di abitazione sulla casa coniugale e di uso sui mobili posti a suo corredo. E' insegnamento incontestato, che le disposizioni di legato, aventi ad oggetto diritti in titolarità al testatore, sono immediatamente efficaci con l'apertura della successione (art. 649 c.c.), e possono perdere vigore, solo in seguito all'esito vittorioso, da parte del legittimario leso o pretermesso, dell'azione di riduzione. Sino al qual esito, pertanto, essendo, le disposizioni testamentarie supposte lesive dei diritti del legittimario, valide ed efficaci, il legatario ha diritto di godere dei beni attribuitigli per mezzo del testamento. d) II diritto del legatario al possesso dei beni legatigli. Mevia, in quanto legatario di diritti su beni del testatore, dalla stessa direttamente acquistati con l'apertura della successione, ha diritto al relativo possesso, che ha rettamente richiesto alla luce dell'art. 649, ult. cpv., c.c. Codesta norma non impone un formale atto, ché la richiesta del possesso da parte del legatario, ben può essere anche stragiudiziale e verbale. Nel momento in cui l'erede-onerato non provveda alla consegna, al legatario, dei beni attribuitigli a titolo di legato, il legatario deve poter ottenere giustizia in giudizio, mediante la pronunzia dell'obbligo di consegna dei beni legatigli, in base alla norma contemplata dall'art. 649, ult. cpv., c.c.
Il diritto di abitazione non è ipotecabile
La sentenza della commissione tributaria provinciale di Bari n. 133 del 2020 elude la possibilità per l'agente della riscossione di iscrivere ipoteca sul diritto di abitazione del contribuente sul duplice rilievo per cui, da un lato, il diritto di abitazione non può formare oggetto di alienazione, dall'altro, questo diritto non è compreso nell'elenco dei beni ipotecabili. Sul punto la sentenza appare condivisibile, mentre appare discutibile nella parte in cui, collocandosi nel solco di un orientamento giurisprudenziale che ha trovato conferma anche nella parte delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, ritiene l'iscrizione ipotecaria atto preordinato e strumentale all'espropriazione immobiliare.