Ai fini del presente capo si intende per: a) contratto: uno o più contratti della durata di almeno tre anni con i quali, verso pagamento di un prezzo globale, si costituisce, si trasferisce o si promette di costituire o trasferire, direttamente o indirettamente, un diritto reale ovvero un altro diritto avente ad oggetto il godimento di uno o più beni immobili, per un periodo determinato o determinabile dell'anno non inferiore ad una settimana; b) acquirente: il consumatore in favore del quale si costituisce, si trasferisce o si promette di costituire o di trasferire il diritto oggetto del contratto; c) venditore: la persona fisica o giuridica che, nell'ambito della sua attività professionale, costituisce, trasferisce o promette di costituire o di trasferire il diritto oggetto del contratto; al venditore è equiparato ai fini dell'applicazione del codice colui che, a qualsiasi titolo, promuove la costituzione, il trasferimento o la promessa di trasferimento del diritto oggetto del contratto; d) bene immobile: un immobile, anche con destinazione alberghiera, o parte di esso, per uso abitazione o per uso alberghiero o per uso turistico-ricettivo, su cui verte il diritto oggetto del contratto.
Doppie unità immobiliari adibite ad abitazione principale. Determinazione del tributo
Si tratta, in sostanza, di unità immobiliari che si sviluppano su più piani o adiacenti tra loro che, in considerazione delle loro ridotte dimensioni, vengono di fatto utilizzate da chi le possiede a titolo di proprietà o quale titolare di diritto reale, come unica abitazione principale. Il presente lavoro, affronta la problematica connessa alla determinazione dell'imposta, operazione spesso non facile per gli operatori del settore i quali devono ponderare la giusta applicazione sia dell'aliquota ridotta che della detrazione prevista dall'art. 8 comma 2 d.lg. 504/1992.
Il proprietario della casa familiare resta soggetto passivo ICI anche se il diritto di abitazione dell'immobile è stato assegnatola coniuge in sede di separazione convenzionale o sentenza di divorzio. Con l'affermazione di questo principio, la Commissione tributaria provinciale di Varese ha riacceso il dibattito sulla natura del diritto dell'assegnatario dell'abitazione familiare: un dibattito sul quale, nonostante qualche isolata voce contraria, sembra delinearsi una linea interpretativa costante nella giurisprudenza di merito. Uniformandosi alle indicazioni della Suprema Corte, le Commissioni tributarie sono infatti orientate ad escludere la configurabilità di un diritto reale di uso o di abitazione in favore dell'assegnatario, argomentando, tra l'altro, dal numerus clausus dei diritti reali di godimento.
La pluralità di unità immobiliari costituenti un'unica abitazione gode del trattamento agevolato previsto per la "prima casa"
L'art. 8, comma 2, del d.lg. n. 504/1992 fa riferimento, per ben due volte, al singolare, all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del o dei soggetti passivi, ed altrettanto avviene nel successivo comma 3. Da ciò si deve desumere la chiara volontà del legislatore di limitare ad una sola particella catastale il trattamento agevolato in questione; infatti, se l'intento fosse stato diverso, nella norma vi sarebbe stato un riferimento, non alla singola unità immobiliare, bensì al fabbricato, ancorché composto da più particelle, destinato dal contribuente a propria abitazione principale. Nella fattispecie, solo con la fusione delle distinte unità immobiliari, che dà luogo ad un'unica nuova unità immobiliare, il contribuente avrebbe potuto usufruire per intero della detrazione e dell'aliquota ridotta che il Comune generalmente determina per l'abitazione principale.
Benefici "prima casa" a più riprese per chi intende ampliare la propria abitazione. Superando i limiti testuali posti dalla normativa di favore, il Fisco consente ai proprietari di immobili agevolati di godere una seconda volta della tassazione ridotta di cui all'art. 1, Tariffa, Parte 1, allegata al Testo Unico dell'imposta di registro, ma a una duplice condizione: l'unità immobiliare oggetto del nuovo acquisto deve essere destinata ad incrementare la superficie dell'alloggio già posseduto e l'abitazione risultante dall'accorpamento deve conservare le caratteristiche non di lusso stabilite dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969.