Profili eccentrici di soggettività passiva nell'Ici: l'utilizzazione nel leasing, i concessionari demaniali, il diritto di abitazione, il fallimento, l'eredità giacente
L'aliquota IVA ridotta del 10%, prevista dal punto n. 127-undecies) della Tabella A - Parte III - del d.p.r. n. 633/1972 per le cessioni di immobili abitativi, trova applicazione in particolare per le cessioni di case di abitazione non di lusso effettuate nei confronti di soggetti che non sono in possesso dei requisiti necessari per l'acquisto della "prima casa", per le assegnazioni ai soci, in proprietà o in godimento, di "seconde" case da parte di cooperative edilizie o di consorzi di cooperative e per le cessioni di porzioni o di interi fabbricati "Tupini", diversi dalle case di abitazione, ancorché non ultimati ma purché permanga l'originaria destinazione, effettuate dalle stesse imprese costruttrici.
Indipendentemente dal frazionamento, va riconosciuto carattere di pertinenza di una casa di abitazione ad un terreno delimitato dallo stesso muro di confine del fabbricato, perché destinato in modo durevole a servizio od ordinamento del fabbricato medesimo in qualità di giardino.
La novità più rilevante contenuta nella Finanziaria 2004 è rappresentata dalla disposizione per cui il reddito complessivo del dipendente da cui operare le detrazioni d'imposta deve essere considerato al netto della deduzione per abitazione principale e per le relative pertinenze.
Salvi i benefici «prima casa» in caso di riacquisto di un terreno su cui edificare la nuova abitazione
Con la legge Finanziaria per il 2004 sono stati risolti, con efficacia retroattiva, alcuni problemi di equità che si erano venuti a creare fra i contribuenti, proprietari o meno di immobili destinati ad abitazione principale, a seguito della entrata in vigore del primo modulo della riforma fiscale e delle conseguenti modifiche al concetto di reddito complessivo IRPEF ai fini del computo della base imponibile per il calcolo dell'imposta lorda.