Veniva, inoltre, proposta una domanda volta alla restituzione di una somma corrisposta dall'attrice per il pagamento delle spese condominiali relative all'immobile, di proprietà del convenuto, abitato dai conviventi. Il giudice respingeva tutte le domande attoree, con compensazione delle spese, rilevando che nella pur eticamente riprovevole condotta del convenuto non si scorgevano profili di illiceità e che neppure potevano dirsi esistenti i danni lamentati dall'attrice. La domanda restitutoria veniva rigettata sulla scorta del principio in forza del quale ogni attribuzione patrimoniale in favore del convivente more uxorio costituisce una mera obbligazione naturale, con la conseguente applicazione del principio della soluti retentio.