Premessi cenni sulla evoluzione della disciplina civilistica e fallimentare dei preliminari immobiliari, l'A. condivide la soluzione adottata dalla decisione annotata ed approfondisce la problematica nascente dalla necessità di coordinamento, in tema di contratti preliminari relativi a fabbricati destinati a futuro uso abitativo ancora in fase di costruzione al momento della dichiarazione di fallimento del costruttore, tra la norma che prescrive il regime di continuazione del rapporto pendente (art. 72, ottavo comma, l. fall.) e quella che detta il regime speciale di cui all'art. 72 bis.
Cessione d'azienda e successione nel contratto di locazione ad uso non abitativo
Il Collegio partenopeo dopo aver premesso che relativamente alle locazioni di immobili non adibiti ad uso abitativo la valutazione dell'inadempimento è rimessa alle regole generali di cui all'art. 1455 c.c., ha ritenuto il pagamento mediante bonifico bancario idoneo e sufficiente ad escludere la mora del debitore nel pagamento dei canoni scaduti ed ha condannato la locatrice appellata alla restituzione del locale.