Per la successione nel rapporto locativo, "ex fatere conductoris", di immobili destinati all'uso abitativo, la legge detta una disciplina speciale - gli artt. 6 e 37 della legge n. 392 del 27 luglio 1978 - che, in deroga ai principi generali del diritto successorio, individua una serie di soggetti successibili, i quali, soddisfatte determinate condizioni, possono subentrare nel contratto di locazione alla morte del conduttore. Con la sentenza in epigrafe, la Cassazione torna ad impegnarsi nell'interpretazione del suddetto art. 6, che fin dal momento della sua introduzione ha suscitato incertezze sotto svariati profili, dal rapporto intercorrente tra la disciplina speciale della successione e quella generale contenuta nel codice civile (art. 1614 c.c.) alla comprensione del requisito della convivenza abituale ed in particolare per quanto concerne l'esatta individuazione dei soggetti legittimati a succedere, ovvero se la successione "mortis causa" nel rapporto vada applicata una sola volta, esclusivamente per gli immediati successori del conduttore o se si possa estendere l'applicabilità anche ai successori di tali successori.
Prevista a regime anche la deducibilità del 20% (30% solo per il 2013) dell'imposta pagata dal reddito d'impresa o dal reddito di lavoro autonomo, finanziata però con il ripristino parziale dell'IRPEF [imposta sul reddito delle persone fisiche] sui fabbricati non locati, ad uso abitativo, ubicati nello stesso Comune in cui è sito l'immobile adibito ad abitazione principale.
Limiti all'applicazione del prezzo valore sull'acquisto ed immediata cessione di pertinenza di fabbricato abitativo