Alla luce di ciò, la Corte ha esaminato le questioni relative all'imposta regionale sulle plusvalenze dei fabbricati adibiti a seconde case siti in Sardegna entro tre chilometri dalla battigia marina e destinati ad uso abitativo, all'imposta regionale sulle seconde case ad uso turistico, all'imposta regionale su aeromobili e unità da diporto e all'imposta regionale di soggiorno, censurando le prime tre, in quanto non in armonia con i principi del sistema tributario statale.
Il Tribunale di Modena, evidenziata la "novità" del contratto risultante per effetto della rinnovazione tacita della locazione ad uso non abitativo non disdettata alla scadenza dei primi dodici anni, trae da tale qualificazione le rigorose conseguenze che derivano in relazione alla ulteriore durata legale del rapporto. La conclusione raggiunta dal Tribunale merita, tuttavia, di essere confrontata con la ratio sottesa agli artt. 27 ss. l. n. 392 del 1978, nonché di essere verificata alla luce dalla struttura del meccanismo di rinnovazione tacita del contratto ivi contemplato.
Distinzione tra fabbricati rurali a uso "abitativo" e "strumentale"
Cessioni di immobili ad uso abitativo, c.d. regime prezzo-valore e vendita coattiva
Impossibilità di adibire l'immobile all'uso non abitativo convenuto
L'interprete, nel ricostruire la fattispecie tipica del contratto di locazione di immobile adibito ad uso non abitativo, si sofferma sulla pronuncia della Corte di cassazione ai sensi della quale la dichiarazione di inagibilità di un immobile, locato per uso scolastico, determina la nullità del contratto stesso per impossibilità dell'oggetto, e ne offre, al contempo, una versione ricca di spunti critici con riferimento alla impossibilità dell'oggetto per impossibilità di esercitare nell'immobile l'attività in funzione della quale il contratto è concluso.