Allineandosi al prevalente indirizzo della giurisprudenza di legittimità, l'Agenzia delle entrate precisa che il reddito degli immobili riconosciuti di interesse storico ed artistico deve essere in ogni caso determinato mediante l'applicazione della minore tra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato l'immobile, indipendentemente dalla eventuale locazione del bene ad un canone superiore: la disciplina agevolativa non è applicabile però agli immobili che non sono classificati come fabbricati ad uso abitativo. Nessun rimborso in vista, quindi, nel caso di unità immobiliari vincolate, quali, ad esempio, i fabbricati concessi in locazione e classificati catastalmente come negozio, magazzino, laboratorio, ufficio o immobile a destinazione speciale.
I principi enunciati dalla Corte di giustizia UE spiegano effetto anche nei confronti dei soggetti d'imposta italiani, che potranno mettere in discussione l'indetraibilità dell'IVA sugli acquisti di immobili ad uso abitativo destinati all'esercizio della propria attività. Non convince del tutto, però, il limite posto dalla Corte alla detraibilità dell'IVA in misura eccedente la quota di comproprietà.
L'Agenzia delle entrate offre al mondo del leasing una via d'uscita dal rischio di "cumulo" fra l'indetraibilità "oggettiva" dell'IVA pagata sull'acquisto di immobili ad uso abitativo e quella "soggettiva" (riduzione del "pro rata" di detraibilità) derivante dalla concessione degli stessi in locazione finanziaria. La soluzione - che smentisce i sostenitori dell'imponibilità "tout court" del leasing relativo ai suddetti immobili - passa attraverso il riconoscimento della qualifica di "immobiliari di compravendita" alle società di leasing che operano prevalentemente in campo immobiliare. Ne deriva che le società in questione, per un verso, sono tenute ad applicare l'imposta sul leasing di immobili ad uso abitativo, per altro verso, sfuggono ai menzionati limiti di detrazione.
III civ. 14 gennaio 2005, n. 682 in tema di vendita in blocco e vendita cumulativa di immobili locati ad uso non abitativo; Cass. sez. lav. 14 gennaio 2005, n. 625 in tema di efficacia normativa dell'uso aziendale; Cass. sez. II civ. 13 gennaio 2005, n. 587 in tema di contratto preliminare, esecuzione in forma specifica e risoluzione; Cass. sez. un. civ. 12 gennaio 2005, n. 2538 in tema di permessi di soggiorno; Cass. sez. III civ. 11 gennaio 2005, n. 377 in tema di motivi dell'atto di appello; Cass. sez. III civ. 11 gennaio 2005, n. 375 in tema di motivi del ricorso per cassazione; Cass. sez. III civ. 5 gennaio 2005, n. 154 in tema di impugnazione dell'incompetenza per clausola compromissoria.