L'aliquota IVA ridotta del 10%, prevista dal punto n. 127-undecies) della Tabella A - Parte III - del d.p.r. n. 633/1972 per le cessioni di immobili abitativi, trova applicazione in particolare per le cessioni di case di abitazione non di lusso effettuate nei confronti di soggetti che non sono in possesso dei requisiti necessari per l'acquisto della "prima casa", per le assegnazioni ai soci, in proprietà o in godimento, di "seconde" case da parte di cooperative edilizie o di consorzi di cooperative e per le cessioni di porzioni o di interi fabbricati "Tupini", diversi dalle case di abitazione, ancorché non ultimati ma purché permanga l'originaria destinazione, effettuate dalle stesse imprese costruttrici.