Assumendo che la finalità dell'agevolazione non sia quella di soddisfare le effettive necessità abitative dell'acquirente il requisito della fissazione della residenza o dello svolgimento dell'attività lavorativa può essere considerato come un dato meramente formale volto a delimitare l'ambito oggettivo dell'agevolazione al momento della sua applicazione, ma non a caratterizzarne la finalità. Quindi, nel caso in cui il contribuente non ottemperi all'intento di trasferire la residenza nel Comune ove è ubicato l'immobile, il beneficio pare applicabile se il soggetto svolge la sua attività lavorativa nel medesimo Comune.
Locazioni abitative, novità positive dal Governo e dalla Consulta