alla realizzazione della anzidetta quota di unità | abitative | a destinazione residenziale. Il medesimo comma 2 specifica |
ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità | abitative | a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di |
camere destinate alla ricettività, sia in unità | abitative | a destinazione residenziale. Nell’ordinamento italiano, la |
ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità | abitative | a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di |
alla realizzazione della anzidetta quota di unità | abitative | a destinazione residenziale» (comma 2, primo periodo), |
nuova figura delineata dall’art. 31, comma 1, le «unità | abitative | a destinazione residenziale» possono essere oggetto di |