Locazione abitativa e patto occulto di maggiorazione del canone
Traendo spunto da una recente pronuncia a sezioni unite della Corte di Cassazione, il contributo affronta la problematica questione della sorte dei patti aumentativi del canone risultante dal contratto di locazione abitativa scritto e registrato, contestuali alla conclusione di quest'ultimo e non a propria volta registrati. Gli AA. si soffermano, in particolare: (i) sui rapporti fra violazione di norme tributarie e nullità civilistiche; (ii) sulle proposte esegetiche finora avanzate da dottrina e giurisprudenza in relazione all'art. 13, comma 1, l. n. 431/1998; (iii) sulla soluzione da ultimo adottata dalle sezioni unite, le quali hanno sancito la nullità insanabile di tali patti.
Dall'allegato 4/1, che contiene il "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio" " per effetto delle recenti modifiche intervenute con il decreto del 20 maggio 2015 (pubblicato in G.U. il 12 giugno 2015, n. 134) ", si profila, in ordine al documento in parola, una diversa configurazione a seconda della dimensione abitativa dellente interessato. In particolare, l'allegato prevede " con maggiori chiarimenti forniti ora dal decreto citato " un DUP semplificato per gli enti con popolazione fino ai 5 mila abitanti. Il contributo si sostanzia in una estrapolazione e sintesi di alcune parti più ampie trattate nella monografia dedicata al piano esecutivo di gestione e responsabili di servizio in uscita per la Maggioli editore.
Locazione abitativa e forma scritta
Le Sezioni Unite, sposando la concezione funzionale della forma, affermano che il contratto di locazione abitativa non redatto per iscritto debba ritenersi nullo. in particolare, ritengono che la violazione dell'obbligo di forma comporti di regola la nullità assoluta del contratto e, in via d'eccezione, ove il rapporto di fatto sia stato "imposto" dal locatore, la nullità relativa di protezione. Ammettono cosi la configurabilità nel nostro ordinamento di una nullità virtuale, assoluta e relativa, per violazione di un obbligo formale. L'analisi della pronuncia dà conto dell'impatto sulla problematica delle novità legislative introdotte dalla Legge di Stabilità del 2016 che, sostituendo l'art. 13, comma 5, L. n. 431/1998, ha eliminato ogni riferimento al rapporto di locazione di fatto imposto dal locatore, spostando l'attenzione, nell'ottica di un più incisivo contrasto all'evasione fiscale, dalia forma scritta alla registrazione del contratto.