Ad esse si sono abbinate le esigenze del comparto agricolo, integralmente recepite per i terreni incolti, i piccoli appezzamenti coltivati per autoconsumo e i fabbricati rurali, sia a destinazione abitativa che strumentale. L'estensione della moratoria ha toccato anche gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa e gli alloggi degli IACP. La sospensione è giustificata dall'esigenza di procedere alla revisione dell'imposizione fiscale sugli immobili, che comprenderà anche la TARES, e dovrà tra l'altro riconsiderare l'articolazione della potestà impositiva a livello statale e locale, e la possibile deducibilità, ai fini della determinazione del reddito d'impresa, dell'IMU relativa agli immobili utilizzati per attività produttive.
La "Commissione tributaria" provinciale di "Lecce", con la "sentenza n. 227" del "2013", torna sull'applicazione della TARSU [Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni] alle strutture alberghiere, riproponendo la tesi per cui, limitatamente alla "parte abitativa" delle stesse, debba applicarsi la "medesima tariffa" deliberata per le abitazioni. L'assunto è criticabile, perché le Commissioni tributarie non possono sostituirsi al Comune e imporre l'applicazione di "più misure tariffarie" alle diverse "zone" di cui si compone una "medesima utenza", considerato inoltre che l'ammontare della tassa si correla all'"attitudine media ordinaria" dell'"immobile" a produrre rifiuti.
Non rientra negli ambiti sottratti all'applicazione della condizione di reciprocità l'acquisto immobiliare, benché detto acquisto possa avere quale motivo un'esigenza abitativa dell'acquirente. Il contratto stipulato dallo straniero incapace ai sensi dell'art. 16 delle disposizioni preliminari al codice civile è nullo. Resta al contraente che abbia confidato in buona fede nella validità del contratto la possibilità di esperire l'azione di responsabilità precontrattuale contro lo straniero incapace ai sensi dell'art. 1338 c.c. ove ne ricorrano i presupposti.