La violazione dell'onere di forma nella locazione abitativa
Le modifiche contenute nel "decreto liberalizzazioni" in materia di deroghe al criterio dell'esenzione per locazioni e cessioni di fabbricati abitativi si sono limitate ad estendere agli "alloggi sociali" il regime di imponibilità su opzione, previsto nell'edilizia abitativa convenzionata, per le locazioni di durata non inferiore a quattro anni e per le cessioni successive alla locazione. È inoltre consentito separare anche le cessioni, tra esenti e imponibili, al fine della determinazione del pro rata di indetraibilità, sicché il costruttore può arrivare a suddividere la sua impresa in quattro attività: 1) cessione esente di fabbricati abitativi; 2) cessione imponibile di altri fabbricati; 3) locazione esente di fabbricati abitativi; 4) locazione imponibile di altri fabbricati.
Secondo la Corte di cassazione, la vendita infraquinquennale dell'immobile agevolato comporta sempre la decadenza dai benefici fiscali salvo che non si sia proceduto, entro l'anno successivo, all'acquisto di una quota di proprietà su altro immobile quantitativamente tale da consentire l'effettiva destinazione abitativa in base alle regole della comunione. Una linea interpretativa, quella inaugurata dalla Suprema Corte, che lascia aperti forti dubbi sulla concreta portata della soglia di "significatività" al di sotto della quale è preclusa la conservazione delle agevolazioni.
Il costruttore, insomma, aveva l'onere di provvedere a trasferire all'acquirente dell'unità abitativa anche il posto auto, tanto che il rapporto pertinenziale sopravviveva anche dopo la cessione dell'area a terzi, come rapporto reale attraverso il quale il proprietario acquisiva il diritto reale d'uso del parcheggio. Poi qualcosa è cambiato....
Vendita dell'immobile e prelazione "abitativa"