Vocabolario dinamico dell'Italiano Moderno

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Risultati per: abitativa

Numero di risultati: 3 in 1 pagine

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Il piano casa ai tempi del sisma - abstract in versione elettronica

114851
De Carolis, Diego 1 occorrenze
  • 2010
  • DoGi - Dottrina Giuridica
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La finalità dichiarata è quella di promuovere misure per il rilancio dell'economia e per il sostegno del settore edilizio, mediante interventi finalizzati al miglioramento della qualità architettonica, energetica ed abitativa, per preservare e riqualificare il patrimonio edilizio esistente nel rispetto dell'ambiente e dei beni storici culturali e paesaggistici e nel rispetto della normativa sismica, nonché per razionalizzare e contenere il consumo del territorio. La scelta di fondo del legislatore regionale massimizza il ruolo dei Comuni abruzzesi i quali sono i protagonisti della piena operatività della legge che necessita della intermediazione di un apposito atto deliberativo da adottarsi entro il termine perentorio stabilito, peraltro già prorogato al 30 aprile 2010.

La simulazione dell'uso abitativo transitorio in frode alla legge - abstract in versione elettronica

115005
Schiaparelli, Sarah 1 occorrenze
  • 2010
  • DoGi - Dottrina Giuridica
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Nessun limite di durata né di misura del corrispettivo incontra invece la stipulazione di contratti di locazione abitativa destinati a soddisfare esigenze abitative solo transitorie (art. 26, lett. a). A fronte di tale rigida distinzione normativa, nella prassi è frequente il ricorso alla simulazione relativa del contratto (art. 1414, secondo comma, c.c.) per la realizzazione di finalità elusive del regime vincolistico. La prova della natura simulata dell'uso abitativo transitorio dichiarato nel contratto di locazione deve essere fornita dalla parte che agisca in giudizio per ottenere l'esatta determinazione del canone e la restituzione delle somme pagate in eccedenza. Nel caso di specie il contratto dissimulato di locazione abitativa effettivamente primaria, stipulato per un canone e una durata non corrispondenti a quelli legali, è illecito per contrasto con l'art. 79, l. n. 392/1978: il conduttore può quindi dimostrare il carattere fittizio della clausola sulla transitorietà dell'uso anche tramite testi e presunzioni, ai sensi dell'art. 1417 c.c. Nel solco di un consolidato orientamento, la Cassazione ribadisce la necessità della prova dell'accordo delle parti sulla diversa destinazione d'uso della res locata ai fini dell'applicazione dell'equo canone al contratto, ravvisando l'accordo simulatorio nella condivisa consapevolezza di entrambe le parti sull'effettiva destinazione primaria del bene, desunta da una serie di indici inequivocabili. Sotto questo profilo la sentenza si riallaccia ai più moderni principi europei in materia di formazione dell'accordo e conclusione del contratto: anche in assenza di una piena reciprocità dialogica delle manifestazioni del consenso, un accordo può evincersi da comportamenti delle parti univocamente concludenti nel senso della destinazione abitativa stabile e primaria dell'immobile. Secondo la Cassazione, la fittizia pattuizione di un uso transitorio al fine di eludere le prescrizioni imperative della legge sull'equo canone integra gli estremi di una "simulazione relativa in frode alla legge". L'esplicito richiamo al negozio fraudolento può essere inteso come significativo indice di una precisa tendenza giurisprudenziale ad estendere il regime probatorio agevolato del contratto dissimulato illecito (art. 1417 c.c.) anche a fattispecie di violazione indiretta delle norme inderogabili della l. n. 392/1978. In ultima analisi, l'ampliamento di tutela del conduttore si giustifica in ragione della rilevanza costituzionale del diritto alla casa di abitazione, alla cui protezione si ispira la disciplina vincolistica della legge sull'equo canone.

Contrasto tra Cassazione e Agenzia del territorio sull'ICI dei fabbricati rurali - abstract in versione elettronica

119147
Spaziani Testa, Giorgio 1 occorrenze
  • 2010
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Con la nota del 26 febbraio 2010 l'Agenzia del territorio, attraverso un'approfondita analisi della normativa vigente, confuta il principio affermato dalle Sezioni Unite secondo il quale l'esclusione dall'applicazione dell'ICI sui fabbricati rurali deve ritenersi condizionata al fatto che l'immobile interessato sia stato iscritto nel Catasto fabbricati come rurale, con l'attribuzione della categoria catastale A/6, qualora si tratti di unità abitativa, ovvero D/10, in caso di immobile strumentale alle attività agricole. La difformità tra la tesi "liberale" sposata dall'Amministrazione e la posizione della Corte di cassazione potrebbe generare una nuova stagione di contenzioso tra Comuni e contribuenti.

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