Vocabolario dinamico dell'Italiano Moderno

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Decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 - Testo unico delle norme sulla circolazione stradale.

50708
Stato 28 occorrenze
  • 1959
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
  • diritto
  • ITTIG
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Gli autoveicoli e i motoveicoli adibiti al trasporto di merci pericolose, quando viaggiano carichi, non debbono superare, fuori dei centri abitati, la velocità di 40 km all'ora e, nei centri abitati, la velocità di 30 km all'ora.

(Obblighi, divieti e limitazionirelativi alla circolazione nei centri abitati)

(Obblighi, divieti e limitazioni relativi alla circolazione fuori dei centri abitati)

Nei centri abitati è vietato l'uso dei proiettori a luce abbagliante.

Sono esenti dall'obbligo di detto dispositivo gli autobus e i filobus che effettuano servizio di linea solo nei centri abitati.

I segnali stradali debbono essere tenuti in perfetta efficienza e, fuori dei centri abitati, debbono essere integrati da dispositivi a luce riflessa.

Ai servizi di polizia stradale provvede il Ministero dell'interno, salve le attribuzioni dei Comuni per quanto concerne i centri abitati.

Nei centri abitati, durante la sosta il veicolo o l'animale deve essere collocato sul margine della carreggiata e parallelamente all'asse di questa, salvo che sia diversamente prescritto.

Fuori dei centri abitati l'uso dei dispositivi di segnalazione acustica è obbligatorio ogni qualvolta le circostanze rendano consigliabile il segnalare a conveniente distanza l'approssimarsi del veicolo.

Fuori dei centri abitati si ha l'obbligo di dare la precedenza a chi circola sulle strade statali. La precedenza può essere stabilita su altre strade con decreto del Ministro per i lavori pubblici.

Fuori dei centri abitati, durante la sosta, il veicolo o l'animale deve essere collocato sugli spazi all'uopo esistenti o sulle banchine pavimentate o, in mancanza, sul margine destro della carreggiata e parallelamente all'asse di questa.

Fuori dei centri abitati, la distanza tra gli autotreni, gli autosnodati e gli autoarticolati in marcia non può essere inferiore a 100 metri nelle strade o tratti di strada in cui il sorpasso è vietato.

Nei centri abitati le segnalazioni acustiche sono vietate, salvo i casi di pericolo immediato. Nelle ore notturne, in luogo delle segnalazioni acustiche, è consentito l'uso dei proiettori a luce anabbagliante a breve intermittenza.

Chiunque, fuori dei centri abitati, provenendo da un luogo non soggetto a pubblico passaggio, non si ferma e non dà la precedenza a chi circola sulla strada è punito con l'ammenda da lire diecimila a lire quarantamila.

Per i tratti di strade non comunali che attraversano centri abitati i provvedimenti indicati nell'art. 3, commi primo e secondo, sono di competenza del Prefetto e quelli indicati nello stesso articolo 3, comma terzo, lettera d), sono di competenza dell'ente proprietario della strada.

Nei centri abitati non si deve superare la velocità di 50 km all'ora, salva la facoltà dell'ente proprietario della strada di stabilire, in conformità alle direttive del Ministero dei lavori pubblici, limiti diversi su strade o tratti di strada appositamente segnalati.

Il Prefetto, per motivi di sicurezza pubblica, per esigenze di carattere militare o per motivi di pubblico interesse, conformemente alle direttive del Ministro per i lavori pubblici può sospendere temporaneamente la circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti sulle strade, fuori dei centri abitati.

I ciclisti debbono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo esigano, comunque mai affiancati in numero superiore a due; fuori dei centri abitati debbono sempre procedere su unica fila di notte, nelle gallerie e quando la visibilità sia scarsa.

Fermi restando gli obblighi previsti dall'art. 116, fuori dei centri abitati, i veicoli, esclusi i motocicli, i ciclomotori e i velocipedi, che debbono restare fermi sulla carreggiata devono essere segnalati, in caso di nebbia o nel caso che il veicolo sia fermo in curva o nel tratto discendente di un dosso, ovvero, di notte, quando sia difettosa l'efficienza delle luci posteriori di posizione.

Nei centri abitati, qualora un veicolo sia lasciato in sosta nelle zone indicate nel precedente comma ovvero in altre zone in cui la sosta è vietata e costituisca grave intralcio o pericolo per la circolazione, gli organi di polizia possono rimuoverlo e portarlo alla depositeria comunale. Il veicolo è restituito previo rimborso delle spese di trasporto e di custodia.

La velocità deve essere particolarmente moderata nei tratti di strada a visuale non libera ed in curve, in prossimità delle scuole, dei crocevia e delle biforcazioni, nelle forti discese, nelle ore notturne, nei casi di nebbia, di foschia o di polvere, nei passaggi stretti o ingombrati, nell'attraversamento degli abitati o comunque di tratti di strada fiancheggiati da case.

Fuori dei centri abitati, e sempre in conformità alle direttive del Ministero dei lavori pubblici, gli enti proprietari delle strade possono stabilire limiti minimi e massimi di velocità. Il Ministero dei lavori pubblici ha facoltà di modificare le disposizioni adottate in materia dagli enti proprietari delle strade. I provvedimenti del Ministero dei lavori pubblici sono adottati d'accordo col Ministero dei trasporti quando riguardano autoveicoli adibiti a servizi pubblici di linea.

Gli autoveicoli e i filoveicoli di peso complessivo a pieno carico superiore a 80 quintali non debbono superare, fuori dei centri abitati, la velocità di 70 km all'ora, se destinati al trasporto di persone, e la velocità di 60 km all'ora se destinati ad altri usi. Non debbono, altresì, superare la velocità di 60 km all'ora gli autocarri eccedenti detti limiti di peso, quando siano adoperati per trasporto di persone.

Gli enti proprietari delle strade: a) sono obbligati a porre fuori dei centri abitati i segnali di pericolo. L'obbligo di porre sulle strade affluenti il segnale «strada con diritto di precedenza» fa carico agli enti proprietari delle strade con precedenza. Il segnale «passaggio a livello» deve essere posto anche sulle strade che conducono a quella nella quale si trova il passaggio qualora dette strade sbocchino nel tratto compreso tra il passaggio a livello e il relativo segnale. Su un pannello rettangolare deve essere posta, qualora occorra, una indicazione aggiuntiva che denoti la direzione nella quale si trova il passaggio a livello. In prossimità dei passaggi a livello situati su strade statali, ovvero provinciali o comunali a traffico intenso, debbono essere posti anche i segnali intermedi supplementari; b) nei centri abitati curano l'apposizione dei segnali di pericolo ritenuti necessari; c) sono obbligati a porre i segnali di prescrizione. L'obbligo di porre, all'ingresso e all'uscita degli abitati, i segnali di inizio e fine di limitazione di velocità fa carico ai Comuni; quello di porre il segnale «arrestarsi al crocevia» fa carico agli enti proprietari delle strade a favore delle quali è prescritta la fermata; d) curano l'apposizione dei segnali di indicazione quando li ritengano opportuni. Hanno l'obbligo di porre prima e dopo i crocevia di strade entrambe con precedenza i segnali «termine della precedenza» e «strada con precedenza», a meno che su una delle due strade non sia stato posto il segnale «arrestarsi al crocevia». I Comuni sono obbligati a porre all'ingresso del centro abitato il relativo segnale; e) autorizzano l'impiego dei segnali che indicano posti ausiliari, escluso il segnale «posto di soccorso»; l'apposizione di tali segnali spetta agli esercenti i posti ausiliari.

Nei centri abitati i Comuni possono con ordinanza del sindaco: a) adottare i provvedimenti indicati nell'art. 3, commi primo, secondo e terzo; b) riservare appositi spazi alla sosta di determinati veicoli quando ciò sia necessario per motivi di pubblico interesse; c) prescrivere orari per il carico e lo scarico di cose; d) quando l'intensità o la sicurezza del traffico lo richiedano, prescrivere ai conducenti, prima di immettersi su una determinata strada, l'obbligo di arrestarsi al crocevia e di dare la precedenza a chi circola su quest' ultima.

Salvo quanto previsto dalle leggi di pubblica sicurezza, fuori dei centri abitati e degli agglomerati costituiti da non meno di venticinque fabbricati, il collocamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetto ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada. Per le autostrade o strade in concessione l'autorizzazione è data dal concessionario, previo nulla osta dell'ente concedente. Qualora i cartelli ed i mezzi pubblicitari debbano essere collocati in zone nelle quali esistano vincoli a tutela delle bellezze naturali o del paesaggio o di cose di interesse storico ed artistico, l'autorizzazione è data previa presentazione da parte del richiedente del nulla osta della competente autorità.

Chi compie lavori o fa depositi sulle strade deve: a) eseguire i lavori e disporre i materiali con le cautele idonee a mantenere possibile la circolazione e sicuro il transito; b) delimitare con opportuni ripari ben visibili gli scavi e gli altri lavori intrapresi; c) collocare, in caso di sbarramento o deviazione anche parziale del traffico, un numero sufficiente di cavalletti a strisce bianche e rosse; d) mantenere costantemente efficienti, durante la notte o in caso di scarsa visibilità, fanali a luce rossa e dispositivi a luce riflessa rossa, in modo che i lavori, gli scavi, i depositi di materiale, i palchi, i cavalletti e gli steccati, che comunque occupassero qualsiasi parte della strada, siano visibili a sufficiente distanza; e) porre, fuori dei centri abitati, il segnale «lavori» da entrambe le parti in prossimità dei lavori o dei depositi.

La patente è sospesa dal Prefetto per un periodo da uno a tre mesi quando il titolare sia incorso in più violazioni delle seguenti norme di comportamento, anche se siano intervenute cause di estinzione dei relativi reati: a) obbligo di osservare i limiti massimi di velocità, salvo i casi punibili ai sensi del comma ottavo dell'art. 103; b) obbligo di fermarsi e di dare la precedenza a chi circola sulle strade se, fuori dei centri abitati, proviene da un luogo non soggetto a pubblico passaggio; c) obbligo di dare la precedenza a chi circola su strada con precedenza, ovvero, se le strade che incrociano sono entrambe con precedenza, obbligo di arrestarsi al crocevia e di dare la precedenza a chi circola sull'altra strada, qualora esista tale obbligo; d) divieto di sorpasso a destra o in prossimità o in corrispondenza delle curve o dei dossi o in ogni altro caso di scarsa visibilità; e) divieto di sorpasso di autotreni, di autoarticolati, di autosnodati o di autocarri con autotreni la cui motrice non sia un'autovettura, con autoarticolati o con autosnodati; f) obbligo di adoperare i proiettori a luce anabbagliante nell'incrocio con altri veicoli; g) obbligo di guidare facendo uso degli occhiali o di determinati apparecchi prescritti in sede di rilascio della patente; h) divieto di guidare in stato di ebbrezza; i) divieto di circolare contromano in prossimità o in corrispondenza delle curve, dei dossi o di ogni altro caso di scarsa visibilità.

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