Nei casi preveduti dai due articoli precedenti, la pena è aumentata se il fatto è commesso: 1° su edifici pubblici o destinati a uso pubblico, su monumenti, cimiteri e loro dipendenze; 2° su edifici abitati o destinati a uso di abitazione, su impianti industriali o cantieri, o su miniere, cave, sorgenti o su acquedotti o altri manufatti destinati a raccogliere e condurre le acque; 3° su navi o altri edifici natanti, o su aeromobili; 4° su scali ferroviari o marittimi, o aeroscali, magazzini generali o altri depositi di merci o derrate, o su ammassi o depositi di materie esplodenti, infiammabili o combustibili; 5° su boschi, selve o foreste.