Vocabolario dinamico dell'Italiano Moderno

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Risultati per: abitati

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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 - Approvazione del testo del Codice civile.

3821
Regno d'Italia 4 occorrenze
  • 1942
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
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(Fondi a dislivello negli abitati).

Se di due fondi posti negli abitati uno è superiore e l'altro inferiore, il proprietario del fondo superiore deve sopportare per intero le spese di costruzione e conservazione del muro dalle fondamenta all'altezza del proprio suolo, ed entrambi i proprietari devono contribuire per tutta la restante altezza.

I proprietari d'immobili situati in prossimità di corsi d'acqua che arrecano o minacciano danni all'agricoltura, ad abitati o a manufatti d'interesse pubblico sono obbligati, anche indipendentemente da un piano di bonifica, a contribuire all'esecuzione delle opere necessarie per il regolamento del corso d'acqua nelle forme stabilite dalle leggi speciali.

Ciascuno può costringere il vicino a contribuire per metà nella spesa di costruzione dei muri di cinta che separano le rispettive case, i cortili e i giardini posti negli abitati. L'altezza di essi, se non è diversamente determinata dai regolamenti locali o dalla convenzione, deve essere di tre metri.

Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 - Approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione.

15976
Regno d'Italia 4 occorrenze
  • 1942
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
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(Sorvolo di abitati e di aeroporti).

(Sorvolo di centri abitati e getto da aeromobili in volo).

Per il volo al di sopra di centri abitati o di assembramenti di persone nonchè al di sopra di aeroporti devono osservarsi i limiti e le modalità stabilite dal regolamento.

La navigazione nei corsi e negli specchi d'acqua, che attraversano centri abitati o sono nelle vicinanze dei medesimi, è sottoposta anche alla osservanza delle norme stabilite da regolamenti comunali, approvati dal ministro per le comunicazioni di concerto con quello per gli interni.

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.

35176
Stato 21 occorrenze
  • 1992
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
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Le seguenti categorie di veicoli non possono superare le velocità sottoindicate: a ciclomotori: 40 km/h; b autoveicoli o motoveicoli utilizzati per il trasporto di merci pericolose, quando viaggiano carichi: 50 km/h fuori dei centri abitati; 30 km/h nei centri abitati; c macchine agricole, macchine operatrici e carrelli: 40 km/h se montati su pneumatici o su altri sistemi equipollenti; 15 km/h in tutti gli altri casi; d quadricicli: 80 km/h fuori dei centri abitati e 50 km/h nei centri abitati; e treni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio di cui alle lettere h), i) e l) dell'art. 54, comma 1: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade; f autobus e filobus di massa complessiva a pieno carico superiore a 8 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade; g autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 12 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade; h autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 12 t: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade; i autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 5 t se adoperati per il trasporto di persone ai sensi dell'art. 82, comma 6: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade; l mezzi d'opera quando viaggiano a pieno carico: 40 km/h nei centri abitati; 60 km/h fuori dei centri abitati.

Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati

Regolamentazione della circolazione nei centri abitati

Quanto stabilito dalle presenti norme, e dal regolamento per la segnaletica stradale fuori dai centri abitati, si applica anche nei centri abitati alle strade sulle quali sia fissato un limite massimo di velocità pari o superiore a 70 km/h.

Fasce di rispetto nelle curve fuori dei centri abitati

Fasce di rispetto ed aree di visibilità nei centri abitati

Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati

Nei centri abitati è vietata la sosta dei rimorchi quando siano staccati dal veicolo trainante, salvo diversa segnalazione.

In aggiunta a tali luci, sui veicoli a motore, si devono tenere accesi: a) i proiettori anabbaglianti: nei centri abitati, quando la illuminazione pubblica manchi o sia insufficiente; fuori dei centri abitati, anche se l'illuminazione pubblica sia sufficiente; fuori e dentro i centri abitati, anche di giorno, in caso di nebbia, fumo, foschia, nevicata in atto, pioggia intensa. Nei centri abitati tali proiettori devono essere utilizzati anche quando la illuminazione pubblica sia discontinua e quando altre sorgenti di luce possano pregiudicare sia la visibilità per il conducente, sia quella del veicolo da parte di altri; b) i proiettori di profondità fuori dei centri abitati quando l'illuminazione esterna manchi o sia insufficiente. Peraltro, durante le brevi interruzioni della marcia connesse con le esigenze della circolazione, devono essere usati i proiettori anabbaglianti.

L'apposizione e la manutenzione della segnaletica, ad eccezione dei casi previsti nel regolamento per singoli segnali, fanno carico: a) agli enti proprietari delle strade, fuori dei centri abitati; b) ai comuni, nei centri abitati, compresi i segnali di inizio e fine del centro abitato, anche se collocati su strade non comunali; c) al comune, sulle strade private aperte all'uso pubblico e sulle strade locali; d) nei tratti di strade non di proprietà del comune all'interno dei centri abitati con popolazione inferiore ai diecimila abitanti, agli enti proprietari delle singole strade limitatamente ai segnali concernenti le caratteristiche strutturali o geometriche della strada. La rimanente segnaletica è di competenza del comune.

L'ubicazione di chioschi, edicole od altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non è consentita, fuori dei centri abitati, sulle fasce di rispetto previste per le recinzioni dal regolamento.

Nei centri abitati le segnalazioni acustiche sono vietate, salvo i casi di effettivo e immediato pericolo. Nelle ore notturne, in luogo delle segnalazioni acustiche, è consentito l'uso dei proiettori di profondità a breve intermittenza.

Nei centri abitati, per le nuove costruzioni, ricostruzioni ed ampliamenti, le fasce di rispetto a tutela delle strade, misurate dal confine stradale, non possono avere dimensioni inferiori a quelle indicate nel regolamento in relazione alla tipologia delle strade.

Fuori dei centri abitati, all'interno delle curve devesi assicurare, fuori della proprietà stradale, una fascia di rispetto, inibita a qualsiasi tipo di costruzione, di recinzione, di piantagione, di deposito, osservando le norme determinate dal regolamento in relazione all'ampiezza della curvatura.

Ai servizi di polizia stradale provvede il Ministero dell'interno, salve le attribuzioni dei comuni per quanto concerne i centri abitati. Al Ministero dell'interno compete, altresì, il coordinamento dei servizi di polizia stradale da chiunque espletati.

Le strade urbane di cui al comma 2, lettere D e F, sono sempre comunali quando siano situate nell'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti. Sono comunali anche le strade che congiungono il capoluogo del comune con le sue frazioni o le frazioni tra loro, ovvero che congiungono il capoluogo con la stazione ferroviaria, tramviaria o automobilistica, con un aeroporto o porto marittimo, lacuale o fluviale, interporti o nodi di scambio intermodale o con le località che sono sede di essenziali servizi interessanti la collettività comunale. Ai fini del presente codice le «strade vicinali» sono assimilate alle strade comunali.

La fermata e la sosta sono vietate: a) in corrispondenza o in prossimità dei passaggi a livello e sui binari di linee ferroviarie o tranviarie o così vicino ad essi da intralciarne la marcia; b) nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sovrapassaggi, sotto i fornici e i portici, salvo diversa segnalazione; c) sui dossi e nelle curve e, fuori dei centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento, anche in loro prossimità; d) in prossimità e in corrispondenza di segnali stradali verticali e semaforici in modo da occultarne la vista, nonché in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione; e) fuori dei centri abitati, sulla corrispondenza e in prossimità delle aree di intersezione; f) nei centri abitati, sulla corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimità delle stesse a meno di 5 metri dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione; g) sui passaggi pedonali e sui passaggi per ciclisti, nonché sulle piste per velocipedi e agli sbocchi delle medesime; h) sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione.

Per i tratti di strade statali, regionali o provinciali, correnti nell'interno di centri abitati con popolazione inferiore a diecimila abitanti, il rilascio di concessioni e di autorizzazioni è di competenza del comune, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.

Per i tratti di strade non comunali che attraversano centri abitati, i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1 e 2, sono di competenza del prefetto e quelli indicati nello stesso articolo, comma 4, lettera a), sono di competenza dell'ente proprietario della strada.

Fuori dei centri abitati, quando sia stabilito un divieto di sorpasso solo per alcune categorie di veicoli, tra tali veicoli deve essere mantenuta una distanza non inferiore a 100 m. Questa disposizione non si osserva nei tratti di strada con due o più corsie per senso di marcia.

Nei centri abitati l'autorizzazione è rilasciata in ogni caso dal sindaco.

Decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 - Testo unico delle norme sulla circolazione stradale.

50708
Stato 18 occorrenze
  • 1959
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
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Gli autoveicoli e i motoveicoli adibiti al trasporto di merci pericolose, quando viaggiano carichi, non debbono superare, fuori dei centri abitati, la velocità di 40 km all'ora e, nei centri abitati, la velocità di 30 km all'ora.

(Obblighi, divieti e limitazionirelativi alla circolazione nei centri abitati)

(Obblighi, divieti e limitazioni relativi alla circolazione fuori dei centri abitati)

Nei centri abitati è vietato l'uso dei proiettori a luce abbagliante.

Sono esenti dall'obbligo di detto dispositivo gli autobus e i filobus che effettuano servizio di linea solo nei centri abitati.

I segnali stradali debbono essere tenuti in perfetta efficienza e, fuori dei centri abitati, debbono essere integrati da dispositivi a luce riflessa.

Ai servizi di polizia stradale provvede il Ministero dell'interno, salve le attribuzioni dei Comuni per quanto concerne i centri abitati.

Nei centri abitati, durante la sosta il veicolo o l'animale deve essere collocato sul margine della carreggiata e parallelamente all'asse di questa, salvo che sia diversamente prescritto.

Fuori dei centri abitati l'uso dei dispositivi di segnalazione acustica è obbligatorio ogni qualvolta le circostanze rendano consigliabile il segnalare a conveniente distanza l'approssimarsi del veicolo.

Fuori dei centri abitati si ha l'obbligo di dare la precedenza a chi circola sulle strade statali. La precedenza può essere stabilita su altre strade con decreto del Ministro per i lavori pubblici.

Fuori dei centri abitati, durante la sosta, il veicolo o l'animale deve essere collocato sugli spazi all'uopo esistenti o sulle banchine pavimentate o, in mancanza, sul margine destro della carreggiata e parallelamente all'asse di questa.

Fuori dei centri abitati, la distanza tra gli autotreni, gli autosnodati e gli autoarticolati in marcia non può essere inferiore a 100 metri nelle strade o tratti di strada in cui il sorpasso è vietato.

Nei centri abitati le segnalazioni acustiche sono vietate, salvo i casi di pericolo immediato. Nelle ore notturne, in luogo delle segnalazioni acustiche, è consentito l'uso dei proiettori a luce anabbagliante a breve intermittenza.

Chiunque, fuori dei centri abitati, provenendo da un luogo non soggetto a pubblico passaggio, non si ferma e non dà la precedenza a chi circola sulla strada è punito con l'ammenda da lire diecimila a lire quarantamila.

Per i tratti di strade non comunali che attraversano centri abitati i provvedimenti indicati nell'art. 3, commi primo e secondo, sono di competenza del Prefetto e quelli indicati nello stesso articolo 3, comma terzo, lettera d), sono di competenza dell'ente proprietario della strada.

Nei centri abitati non si deve superare la velocità di 50 km all'ora, salva la facoltà dell'ente proprietario della strada di stabilire, in conformità alle direttive del Ministero dei lavori pubblici, limiti diversi su strade o tratti di strada appositamente segnalati.

Il Prefetto, per motivi di sicurezza pubblica, per esigenze di carattere militare o per motivi di pubblico interesse, conformemente alle direttive del Ministro per i lavori pubblici può sospendere temporaneamente la circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti sulle strade, fuori dei centri abitati.

I ciclisti debbono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo esigano, comunque mai affiancati in numero superiore a due; fuori dei centri abitati debbono sempre procedere su unica fila di notte, nelle gallerie e quando la visibilità sia scarsa.

Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A).

58032
Stato 1 occorrenze

Abitati da consolidare (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 2)

I provvedimenti limitativi del traffico veicolare nei centri abitati - abstract in versione elettronica

109012
Cattaneo, Silvia 1 occorrenze
  • 2009
  • DoGi - Dottrina Giuridica
  • diritto
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I provvedimenti limitativi del traffico veicolare nei centri abitati

Analisi degli aspetti critici delle frazioni dei comuni interamente montani della Regione Veneto in riferimento alla normativa statale e regionale sulla montagna - abstract in versione elettronica

121271
Bertin, Simone 1 occorrenze
  • 2010
  • DoGi - Dottrina Giuridica
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Sulla base di questo principio, dopo una sintetica premessa sul concetto di frazione, l'articolo analizza il problema delle località abitate montane in relazione alla legislazione statale e regionale nel quale emerge, a fronte di uno sviluppo demografico dei centri abitati più importanti, un rilevante fenomeno di abbandono dei nuclei abitati e dei centri abitati più piccoli. L'analisi pone degli interrogativi sulle strategie di intervento a favore delle aree montane che possano considerare i fenomeni di abbandono di queste piccole località montane abitate.