Restano riservati allo Stato i provvedimenti straordinari di cui sopra allorché siano dovuti a motivi di ordine pubblico e quando si riferiscano a comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti ».
La ripartizione dei seggi tra i collegi si effettua dividendo il numero degli abitanti della regione, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per 70 e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni collegio, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti ». « Per l'esercizio del diritto elettorale attivo è richiesto il requisito della residenza nel territorio regionale per un periodo ininterrotto di quattro anni. L'elettore che abbia maturato il periodo di residenza ininterrotta quadriennale nel territorio della regione è iscritto, ai fini delle elezioni regionali, nelle liste elettorali del comune della provincia ove ha maturato il maggior periodo di residenza nel quadriennio, oppure, nel caso di periodi di pari durata, nel comune di sua ultima residenza. Per l'elezione dei consigli regionali e provinciali e per quella dei consigli comunali prevista dall'art. 54-ter durante il quadriennio l'elettore esercita il diritto di voto nel comune di precedente residenza ».
E' altresì incompatibile con l'ufficio di consigliere provinciale o di consigliere comunale nei Comuni con oltre trentamila abitanti.
L'iniziativa legislativa viene esercitata da ciascun Consiglio provinciale e dai Consigli comunali che, singolarmente o in forma associata, rappresentino una popolazione di almeno cinquemila abitanti.
Il referendum per l'abrogazione totale o parziale di una legge regionale, di un regolamento o di un atto amministrativo di interesse generale di competenza del Consiglio è indetto quando lo richiedano trentamila elettori della Regione, oppure tre Consigli provinciali oppure tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un quinto degli abitanti della Regione.
Sono altresì incompatibili con l'ufficio di Consigliere provinciale e di Consigliere comunale nei Comuni con oltre ventimila abitanti.
L'iniziativa delle leggi e dei regolamenti appartiene alla Giunta, a ciascun membro del Consiglio, a ciascun Consiglio provinciale, ai Consigli comunali in numero non inferiore a cinque o anche in numero di uno o più purché con popolazione complessiva di almeno 10.000 abitanti che deliberino la proposta a maggioranza di due terzi dei Consiglieri assegnati a ciascun Consiglio comunale o provinciale.