A ciascuna Regione è attribuito un senatore per duecentomila abitanti o per frazione superiore a centomila.
La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto, in ragione di un deputato per ottantamila abitanti o per frazione superiore a quarantamila.
Nei mandamenti che abbiano una popolazione superiore ai 50.000 abitanti possono essere costituite, su proposta del presidente della Commissione mandamentale, Sottocommissioni elettorali in proporzione di una per ogni 50.000 abitanti o frazione di 50.000. Possono essere egualmente costituite ove esistano sezioni di pretura. Le Sottocommissioni sono presiedute da magistrati in attività di servizio, a riposo od onorari ed hanno la stessa composizione prevista per la Commissione elettorale mandamentale. Il presidente della Commissione mandamentale ripartisce i compiti fra questa e le Sottocommissioni e ne coordina e vigila la attività.
E' data tuttavia facoltà alla Commissione elettorale mandamentale di autorizzare nei comuni aventi popolazione agglomerata inferiore a 10.000 abitanti che l'assegnazione sia effettuata secondo l'ordine alfabetico delle liste elettorali.