La pronuncia del TAR Campania dichiara illegittima una prassi diffusamente seguita dai Centri servizi amministrativi relativa alla limitazione della facoltà di scelta degli interessati sulla graduatoria per l'accesso all'insegnamento cui imputare il punteggio dei 30 punti ottenuto tramite la frequenza di un corso SIS e il conseguimento, con un unico esame finale, di diverse abilitazioni su discipline comprese nello stesso ambito disciplinare per l'omogeneità dei percorsi formativi ad esse inerenti.