Per il diritto aeronautico, invece, "pilota" è un aviatore, abilitato da una "licenza" alla conduzione di un aeromobile: chi comanda un aeromobile è anzitutto e soprattutto un "pilota". Secondo le "Rules of Air, Annex" 2, par. 2.4, "The pilot-in-command of an aircraft shall have final authority as to the disposition of the aircraft while in command". La differenza con il comandante della nave si deve individuare nei poteri che la legge gli attribuisce per la tutela degli interessi affidati alla sua cura. In campo aeronautico sono più limitati - nel contenuto e nel tempo - le funzioni dell'"aircraft commander" rispetto a quelli, più ampi, che la legge attribuisce al comandante della nave.
In considerazione del carattere preordinatamente traslativo dell'invio all'estero, nella risoluzione si afferma che tali cessioni si configurano quali cessioni all'esportazione e, in quanto tali, rilevano positivamente in sede di determinazione dello "status" di soggetto abilitato a effettuare acquisti senza pagamento dell'imposta (il cd. esportatore abituale) e del "plafond" a tali fini spendibile. Oltre all'indubbio interesse che presenta il tema affrontato, la risoluzione offre lo spunto per analizzare altri casi in cui non vi è coincidenza tra momento del passaggio della proprietà e momento dell'invio all'estero.
Lo schema di decreto legislativo contenente disposizioni in materia di semplificazioni fiscali, in attuazione dell'art. 7 della legge delega fiscale (legge n. 23/2014), prevede alcune modifiche in merito all'"iscrizione telematica" all'"elenco VIES" ("Vat Information Exchange System"), stabilendo che l'operatore, il quale chiede di essere abilitato ad effettuare operazioni intracomunitarie, sia "incluso automaticamente" nella "banca dati" dei "soggetti passivi" che effettuano "operazioni intracomunitarie". La semplificazione, tuttavia, è accompagnata da un maggior "rigore" sotto il "profilo sanzionatorio".
Il professionista abilitato al rilascio del visto di conformità può asseverare senza problemi anche la propria dichiarazione, nell'ipotesi in cui intenda utilizzare in compensazione orizzontale un credito di importo superiore a 15.000 euro annui. Con questa condivisibile risposta, resa con risoluzione n. 82/E del 2014, l'Agenzia delle entrate ha risolto un quesito che rischiava di complicare la vita all'interno degli studi professionali. Gli ulteriori dubbi sono stati fugati dall'Agenzia delle entrate con il varo della circolare n. 28/E del 2014, rilasciata a pochi giorni dalla scadenza per l'invio dei modelli, con la possibilità che non tutte le richieste siano state correttamente soddisfatte.