Vocabolario dinamico dell'Italiano Moderno

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La responsabilità del soggetto abilitato nell'illecito del promotore finanziario: il punto fermo della Corte di cassazione - abstract in versione elettronica

137776
Greco, Fernando 2 occorrenze
  • 2013
  • DoGi - Dottrina Giuridica
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La responsabilità del soggetto abilitato nell'illecito del promotore finanziario: il punto fermo della Corte di cassazione

L'articolo analizza la problematica della responsabilità solidale del soggetto abilitato per fatto illecito del promotore finanziario avendo riguardo alla peculiarità della relazione risparmiatore-promotore. L'oggettivizzazione della responsabilità si giustifica in relazione al fatto che l'impresa preponente sceglie il collaboratore, se ne avvale, lo organizza e lo controlla e infine può tradurre il rischio in costo. Ed è proprio nel contesto della teoria del rischio di impresa che si comprende la funzione del criterio della "necessaria occasionalità", che costituisce il fondamento ed il limite dell'affermazione in termini oggettivi della responsabilità dell'impresa.

Della "neutralità" del Capo dello stato in tempo di crisi: sulla (presunta) "deriva presidenzialista" nella più recente evoluzione della forma di governo parlamentare in Italia, con precipuo raffronto all'esperienza weimariana - abstract in versione elettronica

140809
Stancati, Paolo 1 occorrenze
  • 2013
  • DoGi - Dottrina Giuridica
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In tali ipotesi il Presidente della Repubblica sarebbe abilitato alla assunzione di decisioni non solo non supportate dalla volontà adesiva degli organi attributari di funzioni politiche, ma tali da consentire l'emanazione di atti connotati da un rilevantissimo contenuto politico. In tal senso gli atti in questione sarebbero diversificabili, e in modo assai netto, anche da quelli che parte della dottrina ammette e ricollega al perseguimento di fini essenzialmente "costituzionali", in quanto riconducibili all'indirizzo "politico-costituzionale" (secondo la nota ricostruzione di Paolo Barile). L'emanazione, nei casi estremi ora detti, di atti aventi natura e contenuto politici (e "propri" del Capo dello Stato nel senso più estremo del termine) trova la più diretta matrice nella ricostruzione schmittiana del potere neutro, inteso non già come "potere mediatore e regolatore", ma, sulla scia di quanto già preconizzato da Benjamin Constant, come "pouvoir préservateur". E’ noto, a tal ultimo riguardo, che è proprio in confronto alla "concezione di una legalità neutrale, avalutativa e priva di contenuto" che si rivolge la critica schmittiana relativa alla conterminazione dei poteri d'intervento del Capo dello Stato. Ed è altresì noto che da tali premesse - ed in termini sostanzialmente non dissimili - prende le mosse, in Italia, la riflessione di Carlo Esposito per il tramite della raffigurazione del Presidente della Repubblica "reggitore dello stato in tempo di crisi". Il presente lavoro si propone di illustrare le ragioni che impongono di reputare non trasponibili - anche in presenza dello stato di crisi politico-istituzionale in cui versa l'Italia e nonostante la cennata ambiguità e dinamicità del concetto di "neutralità presidenziale" nei sistemi parlamentari - sia la raffigurazione di Esposito ora evocata sia quella schmittiana del Presidente della Repubblica "custode della costituzione". Ciò in quanto non è rinvenibile, in Costituzione, alcun formale accenno né alla eventuale assunzione di "poteri di crisi" né all'esercizio di funzioni di "custodia", dall'elevatissimo tenore politico e dalla connotazione "autoritaria" altrettanto evidente; di quei poteri, cioè, che legittimerebbero la emanazione di atti aventi come precipua finalità non già (e non solo) la rappresentanza della unità nazionale, bensì - secondo il lessico schmittiano - la difesa della "unità del popolo come totalità politica". La non estensibilità e la non coerenza delle teorie in discorso rispetto al contesto emergenziale italiano va poi ribadita laddove si prenda in esame il modo di rappresentarsi della "neutralità" presidenziale alla luce degli atti posti in essere dal Presidente Napolitano e della centralità ed essenzialità del ruolo progressivamente assunto da quest’ultimo. Seppure non possa revocarsi in dubbio la sostantiva espansione dell’azione compositiva esercitata dal Capo dello Stato, specie nell’ultimo biennio, in particolare avendo riguardo alle vicende che hanno contrassegnato la formazione dei Governi Monti e Letta, non è dato rinvenire, in detta azione, non solo elementi che facciano presumere un vulnus vero e proprio nei confronti dei principi costituzionali che configurano e disciplinano la funzione presidenziale, ma neppure interferenze così espanse ed incisive da consentire la qualificazione del modus operandi in discorso alla stregua della cosiddetta deriva presidenzialista. Ciò in quanto si ritiene che di "deriva presidenzialista" - intesa quest'ultima in termini propri e non atecnici - si possa parlare solo in presenza di quelle gravissime intrusioni da parte del Capo dello Stato - quali quelle che hanno connotato l'evoluzione dei poteri presidenziali nel corso della stagione weimariana - che presuppongono, appunto, la autoassunzione di funzioni "salvifiche" e la "autoritaria" coartazione della volontà manifestata degli organi titolari del potere d'indirizzo politico e delle scelte da questi ultimi operate; e ciò, se non proprio attraverso atti che configurino l'attentato alla Costituzione, quanto meno per il tramite di una contrapposizione così netta ed esasperata da determinare il rischio di incisione del circuito democratico-rappresentativo. Gli atti posti in essere dal Presidente Napolitano non paiono affatto indurre una tale patologia, dal momento che è il circuito democratico stesso che richiede - e, talvolta, "implora" (si veda, per tutti, l'episodio della rielezione di Napolitano) - il comportamento intromissivo del Capo dello Stato; e ciò, essenzialmente, a causa della situazione di "vuoto" che connota ormai stabilmente lo scenario politico-istituzionale italiano. Si ritiene, dunque, che l'elemento caratterizzante che varrebbe a determinare l'avvento della cennata "deriva presidenzialista" sia, essenzialmente, la volontà del Capo dello Stato, non solo espressa ma attuata per il tramite di atti e comportamenti fattuali, di operare una incisione e trasformazione delle più essenziali caratterizzazioni della funzione presidenziale per come configurata all'interno del sistema parlamentare quale quello attualmente vigente in Italia.

Criticità operative della ''comunicazione'' a mezzo posta di cartelle di pagamento - abstract in versione elettronica

141073
Bruzzone, Mariagrazia 1 occorrenze
  • 2013
  • DoGi - Dottrina Giuridica
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È apprezzabile lo sforzo argomentativo dei giudici vicentini a sostegno della soluzione interpretativa prospettata, condivisibile nel qualificare in termini di giuridica inesistenza il vizio inficiante cartelle di pagamento semplicemente ''comunicate'' a mezzo del servizio postale, senza l'intermediazione di un agente notificatore abilitato che attesti il proprio intervento nella redazione della relata di notifica. Ferme restando le critiche già mosse alla tesi tendente ad ammettere la ''notifica diretta'' degli atti esattivi, se ne analizzano le criticità, sul piano dell'operatività, sotto due distinti e differenti profili: a) l'esigenza della predeterminazione normativa del termine di ''compiuta giacenza'' in caso di temporanea assenza del destinatario; b) l'essenzialità dell'indicazione del responsabile del procedimento di ''notificazione'' della cartella di pagamento.

Il ruolo del giovane professionista nell'appalto integrato - abstract in versione elettronica

141663
Ruffini, Andrea 1 occorrenze
  • 2013
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Per la valida partecipazione di una ATI [Associazione temporanea di imprese] alle gare per l'affidamento di servizi di progettazione, il requisito della "presenza" del professionista abilitato da meno di cinque anni è soddisfatto con l'assunzione da parte del medesimo di un ruolo attivo nell'attività progettuale. Pur ribadendo l'assenza dell'obbligo di associare un giovane professionista nel raggruppamento, il Consiglio di Stato ha giudicato legittima la clausola contenuta nella ''lex specialis'' che imponeva al tirocinante, pena l'esclusione, di rendere specifiche dichiarazioni circa l'effettiva partecipazione al servizio di progettazione.

Professioni sanitarie esenti da IVA: disparità di trattamento per i massofisioterapisti? - abstract in versione elettronica

143069
Savorana, Alessandro 1 occorrenze
  • 2013
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Nel campo delle prestazioni sanitarie l'operazione è esente IVA se, oltre ad essere puntualmente individuata, è eseguita da un soggetto abilitato o riconosciuto ad eseguirla. In carenza di uno dei suddetti requisiti, le operazioni devono essere regolarmente assoggettate ad IVA. Spetta a ciascuno Stato membro definire, nel proprio diritto interno, le professioni mediche nel cui ambito lo svolgimento delle prestazioni è esentato dall'IVA. Se, da un lato, agli Stati membri è riconosciuto un potere discrezionale in tale definizione, ciò nondimeno questo potere non è illimitato con particolare riguardo alle professioni ''paramediche''. Dunque sembra discriminatoria l'esclusione dalla esenzione dei massofisioterapisti che hanno conseguito il diploma dopo la legge n. 42/1999, in quanto titolo non equiparabile al diploma universitario di fisioterapista.

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