La sentenza in commento fornisce lo spunto per una riflessione sul criterio da utilizzare per distinguere quali condotte, fra quelle tenute da un soggetto abilitato all'uso del sistema informatico, possano assumere rilevanza penale ai sensi dell'art. 615 ter c.p. Tale criterio deve essere individuato mediante un'interpretazione della norma compatibile con il bene giuridico tutelato, ossia la riservatezza dei dati e/o dei programmi presenti nel sistema.